N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.

Art. 2

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
(a) per quanto concerne il Bangladesh:
l'imposta sul reddito (the income tax);
(qui di seguito indicata quale "imposta del Bangladesh");
(b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.