Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
Gli Stati parti collaborano nell'adottare i provvedimenti necessari per applicare la presente Convenzione.
Gli Stati parti collaborano nell'adottare i provvedimenti necessari per applicare la presente Convenzione.