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Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

Convenzione - art. 6

Articolo 6
Gli Stati parti collaborano alla prevenzione dei reati definiti nella presente Convenzione, innanzitutto:
a) adottando ogni provvedimento possibile al fine di prevenire la preparazione sui loro rispettivi territori di reati destinati ad essere perpetrati all'interno o fuori dal loro territorio, compresi i provvedimenti volti a vietare le attivita' illecite di individui, gruppi o organizzazioni che incoraggino, fomentino, organizzino o perpetrino tali reati;
b) coordinando i provvedimenti amministrativi ed altri da adottare per prevenire la perpetrazione di questi reati.