Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
1. Ogni Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale la notifica e' stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
1. Ogni Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale la notifica e' stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.