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Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL RECLUTAMENTO,
L'UTILIZZAZIONE IL FINANZIAMENTO E L'ISTRUZIONE DI MERCENARI
Gli Stati Parti alla presente Convenzione,
Ribadendo le finalita' ed i principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione tra gli Stati in conformita' con lo Statuto delle Nazioni Unite,
Nella consapevolezza che vengono reclutati, utilizzati finanziati e ed istruiti mercenari per attivita' che violano i principi del diritto internazionale quali l'uguaglianza sovrana, l'indipendenza politica e l'integrita' territoriale degli Stati nonche' l'autodeterminazione dei popoli,
Affermando che il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari sono da considerare reati che preoccupano vivamente tutti gli Stati e che ogni persona che abbia commesso uno qualunque di questi reati deve essere tradotta in giustizia o estradata,
Convinti della necessita' di sviluppare e di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati in vista di prevenire, di perseguire e di reprimere tali reati,
Preoccupati dalle nuove attivita' internazionali illecite che vedono uniti i trafficanti di droga ed i mercenari nella perpetrazione di atti di violenza che minano l'ordine costituzionale degli Stati,
Convinti altresi' che l'adozione di una convenzione contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari contribuirebbe alla eliminazione di tali reprensibili attivita' e di conseguenza al rispetto delle finalita' e dei principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite,
Consapevoli che le questioni che non sono regolate da tale Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle regole e dai principi del diritto internazionale,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
Ai fini della presente Convenzione,
1. L'espressione "mercenario" significa ogni persona:
a) espressamente reclutata nel paese o all'estero per combattere in un conflitto armato;
b) che partecipa alle ostilita' essenzialmente in vista di ottenere un vantaggio personale ed alla quale e' stata effettivamente promessa, da una parte al conflitto o a nome di quest'ultima, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate di detta Parte;
c) che non e' cittadina di una parte al conflitto, ne' residente del territorio controllato da una parte al conflitto;
d) che non e' membro delle forze armate di una parte al conflitto;
e) che non e' stata inviata da uno Stato diverso da una parte al conflitto, in missione ufficiale come membro delle forze armate di tale Stato.
2. L'espressione "mercenario" significa altresi', in ogni altra circostanza, ogni persona:
a) espressamente reclutata nel paese o all'estero per partecipare ad un atto concordato di violenza mirante a:
i) rovesciare un governo o colpire, in qualsiasi altro modo,
l'ordine costituzionale di uno Stato; oppure
ii) colpire l'integrita' territoriale di uno Stato;
b) che partecipa a tale atto essenzialmente in vista di ottenerne un vantaggio personale significativo ed e' spinta ad agire dietro promessa o pagamento di una remunerazione materiale;
c) che non e' ne' cittadina, ne' residente dello Stato contro il quale tale atto e' diretto;
d) che non e' stata inviata da uno Stato in missione ufficiale;
e) che non e' membro delle forze armate dello Stato sul di cui territorio l'atto ha avuto luogo.