Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
Chiunque recluti, utilizzi, finanzi o istruisca mercenari ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, commette reato ai sensi della Convenzione.
Chiunque recluti, utilizzi, finanzi o istruisca mercenari ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, commette reato ai sensi della Convenzione.