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Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

Convenzione - art. 3

Articolo 3
1. Un mercenario ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, che partecipa direttamente ad ostilita' o ad un atto concordato di violenza, a seconda dei casi, commette reato ai sensi della Convenzione.
2. Nessuna disposizione del presente articolo limita la sfera di applicazione dell'articolo 4 della presente Convenzione.