Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
Lo Stato parte sul cui territorio e' scoperto il presunto autore del reato, qualora non estradi quest'ultimo, e' tenuto, senza alcuna eccezione ed a prescindere dal fatto se il reato in questione sia stato commesso o meno sul suo territorio, a sottoporre il caso alle sue autorita' competenti per l'esercizio dell'azione penale, secondo una procedura conforme alla legislazione di questo Stato. Queste autorita' prendono una decisione nelle stesse condizioni come per ogni altro reato di natura grave, in conformita' con la legislazione di questo Stato.
Lo Stato parte sul cui territorio e' scoperto il presunto autore del reato, qualora non estradi quest'ultimo, e' tenuto, senza alcuna eccezione ed a prescindere dal fatto se il reato in questione sia stato commesso o meno sul suo territorio, a sottoporre il caso alle sue autorita' competenti per l'esercizio dell'azione penale, secondo una procedura conforme alla legislazione di questo Stato. Queste autorita' prendono una decisione nelle stesse condizioni come per ogni altro reato di natura grave, in conformita' con la legislazione di questo Stato.