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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.

Art. 21

Articolo 21
1. Le fatturazioni ed i trasferimenti valutari dei pagamenti previsti per i trasporti effettuati in base al presente Accordo devono essere effettuati in una valuta convertibile nei due Stati e liberamente trasferibile.
2. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti di cui al paragrafo 1. saranno effettuati secondo le disposizioni di tale accordo di pagamento.