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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.

Art. 18

Articolo 18
1. Allorche' le Autorita' competenti di una delle Parti Contraenti constatino che un trasportatore o un conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altro Stato contravviene alle disposizioni del presente Accordo o alle disposizioni interne, esse possono chiedere alle Autorita' competenti di tale Stato di adottare una delle sanzioni supplementari seguenti:
a) avvertimento;
b) ritiro, a titolo temporaneo ovvero definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato ove la violazione e' stata commessa.
2. Le Autorita' competenti ad applicare la sanzione sono tenute a comunicare alle Autorita' richiedenti se e quali sanzioni siano state applicate.