Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.
Art. 10
Articolo 10
I trasportatori domiciliati nel territorio di una delle parti Contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di merci fra due punti situati sul territorio dell'altra Parte Contraente.
I trasportatori domiciliati nel territorio di una delle parti Contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di merci fra due punti situati sul territorio dell'altra Parte Contraente.