Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.
Art. 14
Articolo 14
1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo gia' importato temporaneamente che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in franchi gia' dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza divieti ne' restrizioni, salvo l'osservanza delle formalita' doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, in conformita' alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a questo Stato oppure distrutte a spese degli interessati sotto controllo doganale.
1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo gia' importato temporaneamente che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in franchi gia' dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza divieti ne' restrizioni, salvo l'osservanza delle formalita' doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, in conformita' alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a questo Stato oppure distrutte a spese degli interessati sotto controllo doganale.