Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.
Art. 2
Articolo 2
Tutti i trasporti di merci effettuati per conto di terzi o per conto proprio tra i due Stati, ovvero in transito sul loro territorio, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione.
Tutti i trasporti di merci effettuati per conto di terzi o per conto proprio tra i due Stati, ovvero in transito sul loro territorio, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione.