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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.

Art. 20

Articolo 20
I veicoli utilizzati per i trasporti previsti dal presente Accordo devono, al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente, essere coperti da una assicurazione di responsabilita' civile per danni arrecati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente.