Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).
Preambolo
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire 22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1987, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 203.783 miliardi per l'anno finanziario 1987.
2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468 nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per l'esercizio 1987, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non e' altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1987, nonche' le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989, nonche' nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare quale risulta individuato in termini di competenza al comma 1.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in lire 37.947 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge e in lire 10.475 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente legge.
7. Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate.
Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini dalla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi fino a che non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati.
Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini dalla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi fino a che non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati.
8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 87, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
9. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da dispone in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto gia' autorizzato con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, e' stabilita in lire 700 miliardi per l'anno 1986, in lire ((2.900)) miliardi per l'anno 1987, ivi compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire ((3.800))miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI, POSTALE E FERROVIARIO
Art. 2.
1. Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. L'importo di lire 4.464 miliardi di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita' per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonche' la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati.((6))
4. Per consentire l'immediato utilizzo delle somme gia' finalizzate alla realizzazione di interventi compresi nel programma approvato in applicazione della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive integrazioni, ma non contrattualmente impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge a causa di accertati ed obiettivi impedimenti, l'Ente Ferrovie dello Stato e' autorizzato a dare corso, fino al completamento, agli interventi indicati nel medesimo programma non ancora integralmente finanziati e per i quali non sussistono i predetti impedimenti, nonche' agli interventi in attuazione degli accordi internazionali relativi alla prima fase di realizzazione dell'attraversamento del Brennero. Per il reintegro delle somme stesse, in relazione agli accertati fabbisogni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, lettera c), della legge 17 maggio 1985, n. 210.
5. Per l'anno 1987, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi' determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1986, lire 2.627,5 miliardi;
b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato, che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1987 fino all'ammontare di lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ai mutui di cui al presente comma ed a quelli autorizzati dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'articolo 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17;
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1297,3 miliardi.
6. E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e ridurre i tempi di viaggio.
7. Per l'anno 1987, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.050,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
8. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi.
9. Gli importi gia' stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, vengono cosi' rideterminati:
a) da lire 378 miliardi a lire 592 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
b) da lire 142 miliardi a lire 218 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' per il potenziamento dei servizi di bancoposta;
c) da lire 320 miliardi a lire 380 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;
d) da lire 50 miliardi a lire 55 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;
e) confermate lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
f) confermate lire 430 miliardi per a costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali;
g) confermate lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;
h) da lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;
i) confermate lire 186 miliardi per l'acquisto di mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture;
l) da lire 63 miliardi a lire 68 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica;
m) da lire 50 miliardi a lire 100 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
10. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 670 miliardi, di cui al comma 9, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
11. L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 670 miliardi.
12. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:
a) lire 613 miliardi per l'anno 1987;
b) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
c) lire 531 miliardi per l'anno 1989.
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 63) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013."
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 63) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013."
CAPO III
INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO
Art. 3.
1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 448 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Continua ad applicarsi il comma 2 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. A decorrere dall'anno 1988 si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
3. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
4. E' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
5. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
6. E' autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 al fondo contributi interessi della Cassa pei il credito alle imprese artigiane.
7. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' autorizzato, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonche' ad emettere obbligazioni su mercato interno, per la complessiva sommi di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
8. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 7, per capitale e interessi valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per il 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL portera' annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.
9. Per consentire la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata di lire 150 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988 in favore dell'industria cantieristica e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalita' e' altresi' iscritto, nell'anno finanziario 1987, un ulteriore limite d'impegno di lire 60 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.
10. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato, per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per le finalita' di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.
11. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 650 miliardi nell'anno 1987 a fare ricorso alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per la contrazione di mutui, nonche' ad emettere obbligazioni sul mercato interno. Ferme restando le riserve a favore del Mezzogiorno, l'utilizzazione delle predette risorse e sottoposta al CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, all'effettuazione delle suddette operazioni secondo le seguenti quote:
a) IRI: lire 500 miliardi;
b) EFIM: lire 150 miliardi.
12. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65 miliardi nel 1988 e nel 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato e sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
13. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.
14. In relazione alla scadenza delle quote capitali annuali di ammortamento del prestito obbligazionario emesso ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, l'IRI e' autorizzato, per pari importi, ad emettere nuovi prestiti obbligazionari della durata massima fino a 10 anni e con preammortamento fino a 5 anni. Il netto ricavo delle obbligazioni collocate e' utilizzato dall'IRI per finanziamenti da destinare pro-quota alle stesse societa' beneficiarne del prestito obbligazionario emesso sulla base del citato decreto-legge n. 495 del 1981, come modificato dalla citata legge di conversione n. 617 del 1981.
15. L'onere degli interessi delle obbligazioni di cui al comma 14, valutato in lire 25 miliardi per il 1987, in lire 75 miliardi per il 1988 e in lire 125 miliardi per il 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
16. L'emissione obbligazionaria di cui al comma 14 e' subordinata alla presentazione al CIPI di una relazione consuntiva sull'andamento gestionale delle societa' beneficiarie, dei finanziamenti connessi al prestito obbligazionario emesso sulla base del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 1981 n. 617, nonche' di un aggiornamento del piano di risanamento produttivo, economico e finanziario.
17. Per consentire la prosecuzione per primi sei mesi dell'anno 1987 del piano quinquennale 1985-1989 e' assegnato all'ENEA il contributo di lire 350 miliardi con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari per i programmi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, di realizzazione dell'impianto PEC e dei connessi programmi sul ciclo del combustibile, anche da parte dell'appaltatore.
Note all'art. 3, comma 1:
Il testo dell' (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) e' il seguente:
"Art. 13. - Il fondo di dotazione della sezione e' di lire 20 miliardi e sara' costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attivita' di cui al precedente art. 12.
Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.
La sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attivita' di cui al precedente art. 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonche' con le riserve.
Il fondo di dotazione, le attivita' di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente della sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende istituti di credito.
In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione puo' anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione.
Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.
Il Tesoro dello Stato e surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della suddetta garanzia statale".
- Il (Legge finanziaria 1986) prevede: "In deroga al , il predetto importo di lire 200 miliardi ed interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi".
Note all'art. 3, comma 2:
- Il testo dell' (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) e' il seguente:
"Art. 10 - Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purche' non diretti a sovvenzionare l'esportazione.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.
Il contributo annuale non puo' essere concesso per piu' di un triennio e per un ammontare annuo superiore del 20 per cento ai costi del personale e, in ogni caso, per un importo massimo di lire 40 milioni.
I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982".
- Per il testo dell' si veda nella nota all'art. 1, comma 8.
Nota all'art. 3, comma 3:
Il testo dell' (Credito agevolato al commercio) e' il seguente:
"Art. 6. (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.
La gestione del fondo e' affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.
Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il suddetto comitato:
1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;
2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;
3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;
4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalita' della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate.
5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
La quota di riserva per i territori di cui all' , e successive modificazioni e integrazioni, e' fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.
Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio".
Nota all'art. 3, comma 4:
Il testo dell' (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' .
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti.
Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPE, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".
Nota all' converte in legge, con modificazioni, il , recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.
Il testo dell'art. 4 di detta legge, come modificato dall' , e' il seguente:
"Art. 4 - Allo scopo di accelerare il progetto e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata.
La somma e' costituita in fondo speciale presse l'istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI.
Il fondo ha carattere rotativo.
L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche' alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica puo', per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto.
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi', la cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c).
La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sara' determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.
In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.
Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento".
Nota all'art. 3, comma 9:
nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale relativamente al periodo 1985-88) prevedono:
"Comma primo - Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 9 giugno 1984, e' autorizzata, per il periodo 1985-88, la complessiva spesa di lire 127 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti gia' recati per il settore dalle , e successive modificazioni e integrazioni.
La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi".
"Comma terzo - Per le finalita' di cui al primo comma sono altresi' autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall' , i limiti di impegno di lire 85 miliardi per l'anno 1985 e di lire 55 miliardi per l'anno 1986".
Note all' :
L' (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale) modifica l' (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito, con modificazioni, nella .
Il testo del primo capoverso e del secondo di detto art. 3, inserito nell' , e' il seguente:
"E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle , , , , ed , o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.
A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma.
I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per iniziative, per studi e ricerche attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito centrale".
La reca provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.
Nota all' reca provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica in materia di impianti disinquinanti.
Nota all'art. 3, comma 16:
Il titolo del e' trascritto nella nota precedente.
Art. 4.
1. Il limite di controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri Istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato di lire 1.500 miliardi.
2. Per il completamento del programma di interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, concernente il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988, ad aumento del capitale della RIBS s.p.a. ai sensi e con i criteri di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 700 del 1983. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa la quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e quella di lire 1.500 milioni per l'anno 1988 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM, per la sottoscrizione della quota di competenza.
3. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere e ridurre l'attivita' di trasformazione, e autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1987.
4. Le dotazioni finanziarie della Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia per il credito agrario di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 45 miliardi nell'anno 1987 per consentire la piena attuazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonche' per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
Nota all' :
Il (Legge finanziaria 1985) prevede che:
"Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-88".
Nota all'art. 4, comma 2:
Il testo dell' (Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero), come integrato dall' (per il titolo si veda nelle note all'art. 4, comma 4), e' il seguente:
"Art. 2. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' costituita la societa' "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS - S.p.a.", con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna.
Il capitale e' sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all' , convertito in legge, con modificazioni, dalla , e per la quota restante dall'EFIM.
La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:
a) promuove la costruzione di societa' con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o societa' da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;
b) partecipa al capitale di societa' gia' costituite ed operanti nel settore;
c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle societa' ed organismi di cui alle precedenti lettere a)e b).
Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente articolo 1.
La RIBS S.p.a. e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM.
Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero e' autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
Il programma, sul quale saranno sentite le regioni, dovra' essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla , e dal piano bieticolo-saccarifero.
Il collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed e' costituito da un magistrato amministrativo che lo presiede da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si da' luogo a nomina di supplenti".
Nota all' :
Il (Legge finanziaria 1986) prevede che "E' altresi' autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione".
Note all'art. 4, comma 4:
- Il testo degli e (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura) e' il seguente:
"Art. 20. - Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, e' concessa da parte del "Fondo interbancario" di cui alla , e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.
La fidejussione non puo' in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.
Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 13 la misura della fidejussione puo' essere elevata fino al 90 per cento.
Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del precedente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.
Per tali operazioni gli istituti di credito possono, con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni garantite dallo Stato.
Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili.
Art. 21. - Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla , e successive modificazioni e integrazioni e' istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.
La sezione speciale e' amministrata da un comitato direttivo ed e' sottoposta a controllo di un collegio sindacale.
Il comitato e' composto da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale da queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Partecipano al comitato, con diritto di volo, tre rappresentanti delle regioni interessate.
Il comitato direttivo ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale.
Il collegio sindacale e' composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.
La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanera' entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte".
Il regolamento CEE n. 797/1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. 193 del 30 marzo 1985, e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98-bis del 26 aprile 1985.
- Il testo dell' (Interventi a sostegno dell'agricoltura) e' il seguente:
"Art. 6 - A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.
I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli e , ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo (si consulti a tal fine il decreto ministeriale 29 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 7 luglio 1984).
Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferira' al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge".
CAPO IV
INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO PER CALAMITA' NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 5.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata di lire 1.000 miliardi. 2.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 )).
3.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 )).
4.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 )).
5. All'articolo 14, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 le parole: "e del 22 febbraio 1985" sono sostituite dalle seguenti: "del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986".
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985. Ai fini di cui ai commi 10 ed 11 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'anno finanziario 1987 e incrementata di lire 5 miliardi.
7. Per le finalita' di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente da destinare ad interventi sui parchi e sulle riserve naturali
8. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge 10 maggio 1983, n. 190, e' integrata per l'anno 1987 della somma di lire 15 miliardi da ripartire in ragione, rispettivamente, di lire 10 miliardi e lire 5 miliardi, per le finalita' di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 4 della medesima legge n. 190 del 1983. La somma di lire 10 miliardi e' ripulita in ragione di lire 3 miliardi e di lire 7 miliardi in relazione, rispettivamente, ai numeri 1) e 2) dell'ultimo comma del medesimo articolo 2.
3.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 )).
4.(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 )).
5. All'articolo 14, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 le parole: "e del 22 febbraio 1985" sono sostituite dalle seguenti: "del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986".
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985. Ai fini di cui ai commi 10 ed 11 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'anno finanziario 1987 e incrementata di lire 5 miliardi.
7. Per le finalita' di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente da destinare ad interventi sui parchi e sulle riserve naturali
8. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge 10 maggio 1983, n. 190, e' integrata per l'anno 1987 della somma di lire 15 miliardi da ripartire in ragione, rispettivamente, di lire 10 miliardi e lire 5 miliardi, per le finalita' di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 4 della medesima legge n. 190 del 1983. La somma di lire 10 miliardi e' ripulita in ragione di lire 3 miliardi e di lire 7 miliardi in relazione, rispettivamente, ai numeri 1) e 2) dell'ultimo comma del medesimo articolo 2.
Art. 6.
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge e' incrementato dalla somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spese relative al medesimo periodo derivante dalle precedenti disposizioni legislative previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative al predetto riparto. Si applica il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Per il definitivo completamento del programma abitativo, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250 miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1989. Il CIPE provvede al riparto dei fondi sulla base del definitivo ed immodificabile programma presentato d'intesa dai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e di quanto previsto dalla delibera del CIPE medesimo del 3 luglio 1986.((3))
3. Ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per consentire il completamento degli interventi a totale carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.((3))
4. Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.
5. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonche' per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n.
303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato a lire 2520 miliardi con l'articolo 16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, e' valutato in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, lettera d), della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' incrementata di lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire 200 miliardi per l'anno 1989. Al fondo previsto dal predetto articolo 5 affluiscono le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64. ((3))
7. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e aumentata di lire 175 miliardi, in ragione di lire 75 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi per l'anno 1989.
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto(con l'art. 17, comma 3)che: "Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990"; inoltre ha disposto (con l'art. 17,comma 5) che:
"Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto nel 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 sono incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981; n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992"; infine ha disposto (con l'art.17, comma 10) che:
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991".
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto(con l'art. 17, comma 3)che: "Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990"; inoltre ha disposto (con l'art. 17,comma 5) che:
"Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto nel 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 sono incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981; n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992"; infine ha disposto (con l'art.17, comma 10) che:
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991".
Art. 7.
1. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la regione ed i comuni per gli interventi di rispettiva competenza, si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere. (3)
2. Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui all'articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme in materia di edilizia residenziale pubblica, e autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi, da iscrivere al capitolo n. 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1987.
3. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
4. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 10 miliardi per la concessione di contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
5. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionali di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845 concernente la protezione del territorio de comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate, adotta, tenuto anche conto dei programmi di cui alle leggi 9 luglio 1957, n. 600, e 10 dicembre 1980, n. 849, e delle esigenze finanziarie connesse al completamento degli stessi, il programma degli interventi ed il relativo piano di riparto della spesa, ai fini dell'iscrizione delle rispettive quote nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per l'attuazione degli interventi si applicano i criteri di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.(3)
Per l'attuazione degli interventi si applicano i criteri di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.(3)
6. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifiche.
7. Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1987 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1987 puo' esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 97 miliardi annui a decorrere dal 1988, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge medesima, e' autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.(4)
9. Per la prosecuzione degli interventi diretti alla prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' integrata di lire 50 miliardi per l'anno 1987.
10. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n.41, per il completamento della linea I della metropolitana di Napoli e' incrementata di lire 250 miliardi per il triennio 1988-1990, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' incrementata di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987, per il completamento delle opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione della Cattedrale di Palermo e locali annessi.
12. Per le finalita' di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e' autorizzata per il triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa complessiva di 133 miliardi di lire in aggiunta agli stanziamenti gia' recati dalla legge stessa, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, lire 64 miliardi per l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989.
13. L'onere di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, stipulati per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982, e' posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Per il completamento dei predetti progetti e per la realizzazione di quelli che ottengono il contributo di cui all'articolo 10 della citata legge n. 308 del 1982, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare ai comuni, ai loro consorzi ed aziende mutui ventennali per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, il cui onere di ammortamento, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1988 e in lire 12 miliardi per l'anno 1989, e' assunto a carico dello Stato.((6))
14. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, e secondo le medesime modalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990. Alla regione Friuli-Venezia Giulia e' assegnato il contributo speciale di lire 170 miliardi, di cui lire 61 miliardi per l'anno 1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988, lire 18 miliardi per l'anno 1989 e lire 38 miliardi per l'anno 1990, per l'esecuzione delle opere indicate all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 100, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101.
La restante somma di lire 230 miliardi e iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno 1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62 miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, all'esecuzione da parte dell'ANAS delle opere indicate nell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1978, o comunque direttamente connesse ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonche' all'esecuzione delle opere di edilizia complementare ai servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di finanza.
La restante somma di lire 230 miliardi e iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno 1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62 miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, all'esecuzione da parte dell'ANAS delle opere indicate nell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1978, o comunque direttamente connesse ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonche' all'esecuzione delle opere di edilizia complementare ai servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di finanza.
15. E' assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 di lire 6.700 miliardi. Il predetto contributo e' cosi' ripartito:
a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1907, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere autostradali gia' programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorita' per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;
b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni gia' indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il completamento della funzionalita' dei lotti delle aree di priorita' del programma triennale di cui alla legge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interventi di viabilita' statale previsti nel piano decennale, con priorita' per gli itinerari interregionali nonche' alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio 1982-1987;
c) lire 1500 miliardi di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 nel 1990, da destinare alle finalita' di cui alla precedente lettera b) nelle altre regioni del centro-nord;
d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento previsto, l'ANAS e' autorizzata ad approvare il piano finanziario allegato all'atto aggiuntivo alla vigente concessione regolata dalle leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, predisposto per l'intero investimento, in sede di destinazione della quota iniziale di contributo dello Stato. L'ulteriore fabbisogno per il completamento dell'infrastruttura e' determinato con apposita norma in sede di legge finanziaria, fermo restando che il complessivo onere per lo Stato non potra' essere superiore al 65 per cento dell'investimento complessivo. Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla convenzione di concessione, e' elevata all'80 per cento.
16. Una quota del 15 pei cento a valere sui fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 15, e' destinata alle finalita' di cui all'articolo 7 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art.17, comma 12) che:
" Per il proseguimento degli interventi finalizzati in salvaguardia di Venezia e al suo recupero archittetonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa, disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalita' indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia";
inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 15) che:
"Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna del fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa del mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa gia' disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' elevata di lire 200 miliardi di cui lire 50 miliardi, in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991".
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art.17, comma 12) che:
" Per il proseguimento degli interventi finalizzati in salvaguardia di Venezia e al suo recupero archittetonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa, disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalita' indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia";
inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 15) che:
"Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna del fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa del mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa gia' disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' elevata di lire 200 miliardi di cui lire 50 miliardi, in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991".
AGGIORNAMENTO (4)
la L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 51, comma 10)che la riserva di cui al comma 8 del presente articolo e' determinata nel 6 per cento dello stanziamento totale.
la L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 51, comma 10)che la riserva di cui al comma 8 del presente articolo e' determinata nel 6 per cento dello stanziamento totale.
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."
CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 8.
1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse nonche' dell'onere derivante dall'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e degli effetti della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, e fissato per l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.
In attesa del riordino del sistema pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti al 31 dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo di regolazione debitoria pregressa nel limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi nell'anno 1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988.
In attesa del riordino del sistema pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti al 31 dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo di regolazione debitoria pregressa nel limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi nell'anno 1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988.
2. E' autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalita' di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto.
Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto.
3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e fissato per l'anno 1987 un contributo straordinario di lire 15.997 miliardi a carico dello Stato a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.025 miliardi e delle Gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, rispettivamente per lire 823 miliardi, 795 miliardi e 2.354 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le Gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.443 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.918 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la Gestione dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per le Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali rispettivamente per lire 55 miliardi e 50 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.433 miliardi.
4. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e stabilito in lire 5.750 milioni per l'anno 1987, in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 6.250 milioni per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 l'entita' del contributo e determinata con le modalita' previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
5. E' autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 34 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonche' degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.
6 L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro e autorizzato ad accordare nell'anno 1987 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente, resta fissato in lire 3.500 miliardi.
7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati per l'anno 1987 in ragione del tasso d'inflazione programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
8. Per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa, e' autorizzata per il triennio 1987-1989, in favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 800 miliardi per l'anno 1989.
9. Le economie di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonche' a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.
10. Per la gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite, di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 863, e' autorizzata la spesa annua di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
11. A decorrere dall'anno 1987 e' soppressa l'autorizzazione di spesa di lire 345 miliardi annui disposta in favore dell'ENEL con il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 1982, n. 231, e successive modificazioni.
12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'articolo 6 e le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti.
13. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, sono sostituite dalle seguenti:
6 L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro e autorizzato ad accordare nell'anno 1987 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente, resta fissato in lire 3.500 miliardi.
7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati per l'anno 1987 in ragione del tasso d'inflazione programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
8. Per le finalita' di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa, e' autorizzata per il triennio 1987-1989, in favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 800 miliardi per l'anno 1989.
9. Le economie di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonche' a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.
10. Per la gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite, di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 863, e' autorizzata la spesa annua di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
11. A decorrere dall'anno 1987 e' soppressa l'autorizzazione di spesa di lire 345 miliardi annui disposta in favore dell'ENEL con il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 1982, n. 231, e successive modificazioni.
12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'articolo 6 e le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti.
13. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, sono sostituite dalle seguenti:
a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989;
b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989".
14. A decorrere dall'anno 1988 la spesa di cui alle lettere a) e b, del precedente comma 13 viene autorizzata con le modalita' previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
15. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per il 1989 per le finalita' di cui alla legge 23 febbraio 1982, n. 48, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
16. In attesa dell'emanazione di norme organiche in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 sono prorogate, per l'anno finanziario 1987 le disposizioni della legge 24 giugno 1974 n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 268 del 1974, destinata per l'anno 1987 la somma di lire 230 miliardi. La regione Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla medesima legge n. 268 del 1974.
17. Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e' disposto un ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1000 unita' previste dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 e' elevato a 2000 unita'.
La quota in aumento e' destinata a favore di soggetti che non abbiano gia' beneficiato dei contratti nel 1986.
18. Per gli investimenti necessari alla ripresa della manifestazione promossa dall'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna", il contributo di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 414, e' elevato a partire dall'esercizio 1987 a lire 5 miliardi.
19. Per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 92, recante provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della citta' di Roma, e disposto l'ulteriore stanziamento di lire 50 miliardi per il 1987.
20. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo, e' determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 854 miliardi per il 1988 ed in lire 888 miliardi per il 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
21. Per l'anno 1987, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 39,64 per cento la quota indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono maggiorate del 4 per cento le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 5, comma 4.
14. A decorrere dall'anno 1988 la spesa di cui alle lettere a) e b, del precedente comma 13 viene autorizzata con le modalita' previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
15. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per il 1989 per le finalita' di cui alla legge 23 febbraio 1982, n. 48, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
16. In attesa dell'emanazione di norme organiche in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 sono prorogate, per l'anno finanziario 1987 le disposizioni della legge 24 giugno 1974 n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 268 del 1974, destinata per l'anno 1987 la somma di lire 230 miliardi. La regione Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla medesima legge n. 268 del 1974.
17. Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e' disposto un ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1000 unita' previste dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 e' elevato a 2000 unita'.
La quota in aumento e' destinata a favore di soggetti che non abbiano gia' beneficiato dei contratti nel 1986.
18. Per gli investimenti necessari alla ripresa della manifestazione promossa dall'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna", il contributo di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 414, e' elevato a partire dall'esercizio 1987 a lire 5 miliardi.
19. Per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 92, recante provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della citta' di Roma, e disposto l'ulteriore stanziamento di lire 50 miliardi per il 1987.
20. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo, e' determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 854 miliardi per il 1988 ed in lire 888 miliardi per il 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
21. Per l'anno 1987, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 39,64 per cento la quota indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono maggiorate del 4 per cento le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 5, comma 4.
Note all'art. 8, comma 1:
- Si trascrive il testo del (Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici), aggiunto dalla legge di conversione (il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986):
"9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria", di cui all' , non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al ".
Si riportano i testi dell' (per il titolo si veda nelle note all' ) e dell' (per il titolo si veda ugualmente nelle note all'art. 8, comma 3) citati nel comma soprariportato:
" . - A decorrere dal 1 gennaio 1979 ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al , l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui all' , o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta".
" - Con la stessa decorrenza [1 gennaio 1976] gli importi delle pensioni di cui al primo comma [pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia] sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni".
- Con la sentenza n. 314/1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291-bis dell'11 dicembre 1985, la Corte costituzionale ha dichiarato:
1) l'illegittimita' costituzionale dell' , nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' I.N.P.S. per i titolari della pensione di riversibilita' a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di presidenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonche' per i titolari della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.
2) in applicazione dell' l'illegittimita' costituzionale dell' , nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo nonche' dalle sentenze n. 230/1974, n. 263/1976, n. 34/1981 e n. 102/1982.
3) in applicazione dell' l'illegittimita' costituzionale dell' , nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230/1974 e n. 263/1976.
Note all' :
L' (Estensione in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) prevede che per gli interventi straordinari in favore degli operai delle aziende industriali comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attivita' industriali o nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, si provveda con un contributo a carico dello Stato da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilita' della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
- Per il testo del si veda nella nota all'art. 1, comma 8.
- Il testo del (Legge finanziaria 1986) e del comma 3 dello stesso articolo, citato nel comma 4, e' il seguente:
"3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all' , e' fissato per l'anno 1986 un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all' .
4. Il contributo predetto e corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e per la restante parte fino alla concorrenza dell'onere effettivo e comunque nel limite del contributo di cui al precedente comma 3 sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilita' degli interventi straordinari della cassa integrazione".
Note all'art. 8 comma 3:
- Il testo dell' (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e' il seguente:
"Art. 1. - I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal , dalla dalla , dalla , e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965.
La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre".
L' (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) con riferimento all'articolo soprariportato prevede che: "A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, 903, e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge".
- Il testo dell' (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) e' il seguente:
"Art. 20. (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Annualmente, con la legge di bilancio, e' determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidita', vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e, per l'eventuale differenza di ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta.
L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potra' essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al , convertito, con modificazioni, nella ".
- Il testo dell' (Legge finanziaria 1979) e' il seguente:
"Art. 27. - Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' stabilito, rispettivamente, in L. 55 miliardi di L. 50 miliardi.
Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potra' essere inferiore a quello stabilito del comma precedente".
Il testo dell' (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) e' il seguente:
"Art. 11. - (Copertura finanziaria) - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162 miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziano medesimo, quanto a lire 2.700 miliardi per l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1985/1987 e quanto a lire 273 miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".
Nota all'art. 8, comma 4:
Per il testo del si veda nella nota all'art. 1, comma 8.
Nota all'art. 8, comma 7:
Il testo del (Legge finanziaria 1986) e del comma 4 dell'art. 28 della medesima legge e' il seguente.
"Art. 23 comma 1. - Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all' convertito, con modificazioni nella convertito con modificazioni nella , i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o piu' componenti sono pari rispettivamente a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare e' formato dal reddito dal soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell' , minori di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quei soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare, e' resa dall'interessato con dichiarazione, alla quale non si applicano le disposizioni di cui all' . Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidano sul loro ammontare entro trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste da presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
"Art. 28, comma 4. - Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 [spesa sulle prestazioni farmaceutiche, spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, spesa sulle prestazioni specialistiche e spesa sulle prestazioni idrotermali] gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati per nuclei familiari di una persona lire 5.060.000; per nuclei familiari di due persone lire 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone, lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone lire 12.900.000, per nuclei familiari di cinque persone lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone lire 17.000.000; per nuclei familiari di sette o piu' persone lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni da cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1.
I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.
Il (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi). In attesa della conversione in legge, cosi' dispone: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987 i limiti di reddito da cui all' e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67 con arrotondamento alle 1.000 lire superiori".
Inoltre il comma 14 dello stesso articolo prevede che "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987 gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla , non si computano nel reddito familiare di cui all' ".
Note all'art. 8, comma 8:
- Il testo degli e (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e' il seguente:
"Art. 11 - E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.
Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2000 miliardi.
Per l'anno 1981 e' destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.
Tale fondo e' destinato:
1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, nella , e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali.
2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non puo' destinare piu' del 25 per cento della somma a propria disposizione.
Art. 12. - Le regioni, dopo aver quantificato con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento.
Il Ministro dai trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all' , tenendo conto della densita' di popolazione e del flusso di traffico, nonche' dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.
Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari.
Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all' , convertito, con modificazioni, nella , le regioni concordano, in sede di commissione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con .
Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi".
- Il (Legge finanziaria 1986) prevede che: "Per le finalita' di cui all' , con le modalita' di cui all'art. 12 della legge stessa, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988".
Nota all' :
L' (Legge finanziaria 1986) detta norme sulla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato nonche' sulla corresponsione dell'assegno integrativo per i figli a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti, prevedendone la corresponsione entro determinati limiti di reddito familiare. Per il testo del comma 1 di detto articolo si vede nella nota all'art. 8, comma 7. L'ultimo comma cosi' dispone: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore del bilancio degli enti stessi".
Nota all' :
Il (Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati metereologici via satellite) prevede che: "Per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione della rete di stazioni di cui al precedente articolo 1, la somma occorrente per fronteggiare le spese di gestione in relazione all'effettivo costo del sistema sara' stabilita con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria".
Nota all' reca: "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico" (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 24 maggio 1982).
Nota all'art. 8, comma 12;
Si trascrive il testo dei (Legge finanziaria 1986) e dell'art. 7 della medesima legge:
"10. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissaria della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attivita' creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unita' sanitarie locali, alle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa e' fatto divieto di procedere ad assunzione di personale. Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il divieto di assunzione non mi applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al , ed al .
11. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:
a) le assunzioni di personale della scuola e delle Universita' secondo quanto stabilito dall' ;
b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle , e successive modificazioni e integrazioni 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni 2 aprile 1968, n. 482;
c) le assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie nei limiti di quelle effettuate nel 1985, nonche' quelle previste dall' , convertito con modificazioni nella ;
d) le assunzioni nei ruoli locali delle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano, di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con , e relative norme di attuazione, nonche' le assunzioni noi ruoli locali degli enti pubblici di cui all' .
e) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali, nonche' negli enti autonomi fieristici, che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi in conto esercizio.
f) le assunzioni presso gli enti locali, presso le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi, nei posti che si siano resi vacanti nonche', nel limite del 20 per cento, con arrotondamento all'unita', nei nuovi posti disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale, o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Il predetto limite e' elevato al 30 per cento nel caso che i nuovi posti disponibili di organico rappresentino una quota superiore al 50 per cento dei posti occupati.
Tutte le assunzioni negli enti di cui alla presente lettera debbono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti;
g) le assunzioni presso i comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi del programma di edilizia abitativa previsto dal titolo VIII della , nonche' le assunzioni presso i comuni disastrati e gravemente danneggiati della Basilicata e della Campania e, in relazione alle finalita' di cui alla , presso il comune di Venezia;
h) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni del personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le assunzioni di cui all' , convertito, con modificazioni, nella , disposte dal Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e notificazioni, nonche' le assunzioni dei vincitori del concorso annuale per l'ammissione nella camera diplomatica del Ministero degli affari esteri ai sensi del , la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro il 31 dicembre 1985, nonche' le assunzioni dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze le cui graduatorie di merito siano state approvate entro il 31 dicembre 1985.
12. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell' , e dell' , limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna.
13. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:
1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;
2) del personale non di ruolo comunque in servizio;
3) della previsione dei posti che renderanno vacanti disponibili in corso d'anno;
4) delle procedure di assunzione in corso;
5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 20;
6) delle assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.
14. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati;
15. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno;
16. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.
17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto gia' previsto dalla , per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonche' degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilita' del personale. I criteri informatori del predetto piano sono comunicati, prima dell'approvazione del piano stesso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
18. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
19. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unita' sanitarie locali, con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10 e' disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell' , per la copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al .
20. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le immissioni in servizio nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
21. Rimane fermo quanto disposto dal .
22. Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1984, puo' assumere ulteriori 500 unita' per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure in itinere di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla , renda non determinabile la effettiva disponibilita', e' ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilita' di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore".
"Art. 7. - 1. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a indire per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, nonche' degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all' .
2. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.
3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali - e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali - si terra' conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nel quale il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente".
Nota all'art. 8, comma 13:
Il testo del , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"2. A parziale integrazione dell' , il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 e' determinato:
a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989:
b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989".
Nota all'art. 8, comma 14:
Per il testo del si veda nella nota all'art. 1, comma 8.
Nota all' concerne la costituzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
Nota all'art. 8, comma 16:
- Il testo dell' (Statuto speciale per la Sardegna) e' il seguente:
"Art. 13 - Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola".
- In attuazione dell'articolo sopracitato e' stata promulgata la , concernente un piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna, rifinanziata, integrata e modificata con la , con la quale si e' attuata anche la riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna.
Nota all' :
Il (Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo) stabilisce che:
"All'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente (interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta' da effettuarsi in economia) il comune provvede sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune puo' far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione, sino ad un massimo di mille unita' di lavoratori, avviati dall'ufficio di collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti contratti non possono avere durata superiore a sei mesi e sono rinnovabili, per comprovate esigenze, una sola volta per altri sei mesi".
Nota all' reca: "Adeguamento dei contributi annui dello Stato per i finanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma".
Nota all' reca: "Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della citta' di Roma".
Note all'art. 8, comma 20:
- Il testo dell' (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) e del secondo comma dell'art. 15 della medesima legge e' il seguente:
"Art. 1. (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo".
"Art. 15, secondo comma. - Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato".
- Per il testo del si veda nella nota all'art. 1, comma 8.
Note all'art. 8, comma 21:
- Il testo dei primi quattro commi dell' (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune di cui all' , la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 30,45 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell' .
2. Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del , modificato dall' , convertito, con modificazioni, nella .
3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e' comprensivo delle somme di cui alle e .
4. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' , dell' , dell' , e dell' , vengono corrisposte, per l'anno 1986, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate del 6 per cento".
- Il (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) prevede che:
"Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:
a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;
c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio maltosio e analoghe materie zuccherine;
e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi".
Art. 9.
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1987.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli ROGNONI
Tabella A
TABELLA A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
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IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
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Tabella B
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
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INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
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Tabella C
TABELLA C
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
Parte di provvedimento in formato grafico
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
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Tabella D
TABELLA D
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
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STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
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