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Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

Art. 1.


E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria. (4) ((6))
AGGIORNAMENTO (4)

Il D. L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 ha disposto (con l'art. 1) che: "il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993".

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4 lett. a) n. 9) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogate le parole da " di cui al 30 per cento" fino alla fine della lettera d dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644."