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Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

Art. 1.



Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato un contributo secondo le modalita' di cui ai primi sei commi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo art. 9 possono rinunciarvi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, optando per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune, ai sensi del successivo art. 7. L'alloggio e' assegnato gratuitamente in proprieta' - con divieto di alienazione per un decennio a decorrere dalla data di assegnazione - ed i diritti sull'immobile distrutto o da demolire e sulla relativa area di sedime sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unita' immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile distrutto o da demolire, l'assegnatario e' tenuto al pagamento del valore della parte eccedente. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 799, convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 marzo 1982, n. 60, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di novanta giorni previsto dal secondo comma del presente articolo "e' riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982".