Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi.
Art. 1.
Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987.(1)(2)((3))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 34, comma 5)che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo previsto dall'articolo 1 della predetta legge viene elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi".
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 34, comma 5)che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo previsto dall'articolo 1 della predetta legge viene elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi".
AGGIORNAMENTO (1)
2)
La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 10, comma 3)che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi".
2)
La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 10, comma 3)che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi".
AGGIORNAMENTO (1)
2)(3)
La L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi".
2)(3)
La L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi".