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Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Art. 1.


L'Ente autonomo del porto di Palermo e' autorizzato a costituire una societa' per azioni avente per fine sociale la costruzione di un bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl.
Alla societa' cosi' costituita e' trasferita la concessione - limitatamente alla costruzione - gia' assentita alla societa' Bacino di Palermo in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 927. La nuova societa' concessionaria subentra in tutti i rapporti giuridici posti in essere dalla societa' Bacino di Palermo in attuazione della legge 27 dicembre 1973, n. 927.