Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite.
Art. 1.
E' autorizzata la spesa relativa alla realizzazione e alla gestione sul territorio nazionale di una rete di stazioni per la ricezione operativa e l'utilizzazione dei dati meteorologici rilevati e trasmessi dal satellite meteorologico METEOSAT, di cui all'accordo intereuropeo ratificato con la legge 1 aprile 1975, n. 174.
Il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, determina le modalita' tecniche ed operative per la realizzazione e la gestione della rete di stazioni terrestri e della relativa rete di distribuzione dell'informazione, anche mediante il ricorso a convenzioni con societa' ed enti specializzati, preferibilmente a partecipazione statale, e con le universita'.