Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 1.
Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982.
La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.
Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51)).