N NORME. red.it

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1979, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2.



E' approvato in lire 119.395.972.157.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1979.

Art. 3.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

Art. 4.


Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 4.500.000.000.

Art. 5.


Ai sensi dell'articolo I della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 2.100.000.000.

Art. 6.


L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1979, e' autorizzata in lire 31 miliardi e 902.800.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 7.


E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 8.


Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 24.000.000.

Art. 9.


Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 12.500.000.000.

Art. 10.


Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 2.000.000.000.
Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, e' determinato, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.000.000.000.

Art. 11.


Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.053.000.000.

Art. 12.


In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, l'assegnazione dei fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 275.000.000.000, ivi compresa la somma di lire 60.000.000.000 da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 13.


In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi, per l'anno finanziario 1979, e' stabilita in lire 40.000.000.000.

Art. 14.


Per l'anno finanziario 1979 e' autorizzato il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade - a carico del capitolo n. 7734 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario - dell'onere di lire 26.111.482.000 relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Art. 15.


A seguito degli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, per l'anno finanziario 1979 e' autorizzato il versamento della somma di lire 58.607.622.000 al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, relativa all'ammortamento dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA), per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, scadenti nello stesso anno 1979.

Art. 16.


Ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), derivante dall'attuazione della legge stessa, e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 60 milioni.

Art. 17.


Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 11.630.000.000.

Art. 18.


Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, resta determinato, per l'anno finanziario 1979, in lire 621.252.403.000.

Art. 19.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 723.888.577.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'amministrazione stessa per l'anno 1979.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1979 - 31 agosto 1979, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Art. 20.


Per l'anno finanziario 1979, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, restano stabilite nel complessivo importo di lire 110.669.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Art. 21.


Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.163.000.000, di cui lire 20 miliardi destinati alla regione Campania per interventi urgenti aventi per scopo la realizzazione di misure nel settore dell'igiene pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie dell'infanzia e lire 70.163.000.000 da ripartire secondo i criteri stabiliti nel predetto articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art. 22.


Ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1975, n. 764, l'apporto dello Stato per sopperire alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente "Gioventu' italiana" da versare al conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.000.000.000, ed e' iscritto al capitolo numero 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Allo stesso capitolo e' iscritta la somma di lire 4 miliardi da versare al predetto conto di tesoreria per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.

Art. 23.


Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 3 febbraio 1976, n. 11, la somma occorrente per dare esecuzione agli accordi previsti dall'articolo 1 della legge stessa e' determinata, per l'anno finanziario 1979, in lire 55.000.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Art. 24.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.229.985.946.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1979.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1979-31 agosto 1979, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Art. 25.


Per l'anno finanziario 1979, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II, III, IV, X, XIV e XV), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 416.106.280.000 ed in lire 770.748.942.000.

Art. 26.


Ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 ottobre 1977, n. 863, la somma da versare al conto corrente infruttifero denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma" e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 121.000.000.000.

Art. 27.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.

Art. 28.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1979, del fondo iscritto al capitolo n. 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 29.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Art. 30.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni dei rappresentanti italiani in seno all'Assemblea delle Comunita' europee dal fondo iscritto al capitolo n. 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 ai capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Art. 31.


Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 15.911.386.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 32.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 6682, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 9002, 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 33.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, dei fondi iscritti ai capitoli numeri 6802, 6803, 9525 e 9535 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso dei prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Art. 34.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli numeri 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonche' tra i menzionati capitoli numeri 1901 e 1979 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 35.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 6856, 9001 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione, di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 36.


A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1108, 1445, 1507, 1574, 1635, 1717, 1795, 2007, 2075, 2233, 2959, 3344, 3587, 3848, 4027, 5040, 5279 e 5872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero medesimo le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 37.


Il Ministro del tesoro, in relazione alla definizione dei relativi fabbisogni, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli numeri 5941 e 5942 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Art. 38.


L'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.500.000.000.000 dal primo comma dell'articolo 31 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, concernente il finanziamento del fondo sanitario nazionale.
Al medesimo capitolo n. 5941 e' iscritta la somma di lire 600.000.000.000 di cui al secondo comma del predetto articolo 31 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 39.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione alle esigenze del fondo sanitario nazionale, al prelevamento dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, delle eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da destinare al fondo sanitario nazionale.
Tali eccedenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 40.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1979, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8905 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980.

Art. 41.


Il Ministro del tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1979, buoni ordinari del tesoro per un importo massimo, al netto dei buoni da rimborsare, di 10.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1979 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che puo' tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1979 e' stabilito nella somma di lire 55.000 miliardi.
E' data facolta', altresi', al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 42.


Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, resta fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 3.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Art. 43.


Ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le 6 operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 10.000.000.000 ed e' iscritto al capitolo n. 7775 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Art. 44.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli numeri 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 45.


Ai fini della determinazione del fondo da iscrivere al capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il complesso delle entrate erariali indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1976, n. 356, resta depurato dei rimborsi e delle restituzioni di imposta, ivi compresi gli aggi e le commissioni bancarie quali risultano dagli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 46.


Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 47.


I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 48.


I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 49.


Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 50.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunita' europee 22 marzo 1971, numero 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1979, in una o piu' volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si fara' fronte con una maggiorazione delle relative emissioni. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 51.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a dare attuazione ai regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee del 17 febbraio 1975, numero 397/75 e n. 398/75 relativi all'istituzione di un sistema di prestiti comunitari e a tal fine ad effettuare nell'anno 1979, in una o piu' volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare della garanzia accordata dall'Italia per il rimborso dei prestiti, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si fara' fronte con una maggiorazione delle relative emissioni.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 52.


Gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i paesi terzi che, a norma del regolamento CEE n. 1409/75 della Commissione, risultano compensati con le restituzioni all'esportazione dichiarate dall'Italia per lo stesso periodo, sono versati al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". Conseguentemente, i relativi importi sono assegnati all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.
Le operazioni di spesa di cui al precedente comma sono imputate alla dotazione di cui al capitolo n. 5971 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Art. 53.


Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri restano accertati sul capitolo di entrata numero 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia", ai fini della successiva assegnazione allo organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1978 sono riferiti alla competenza dell'anno 1979 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo numero 5924.
Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

Art. 54.


Gli importi degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, previsti dal regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio in data 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, recuperati all'atto dell'esportazione dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3709 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere rassegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) a reintegro degli aiuti erogati per conto delle Comunita' europee.

Art. 55.


Gli importi compensativi adesione riscossi, con effetto dal 1 gennaio 1978 - a norma del regolamento CEE n. 2794/77 della Commissione del 15 dicembre 1977 - dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3710 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versati al conto corrente di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia", ai fini della successiva riassegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi adesione.

Art. 56.


In relazione al sistema definitivo adottato dall'Italia per il finanziamento del bilancio CEE per l'esercizio 1979 (art. 4 della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970), il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli n. 5976 e n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e, conseguentemente, tra i capitoli n. 3985 e n. 1203 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario.

Art. 57.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziarie 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Art. 58.


La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1979, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 59.


Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1979, e' stabilito in 100.

Art. 60.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli numeri 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1979, concernenti somme da attribuire alle Camere di commercio, alle Aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, a talune Regioni in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni, e somme sostitutive dell'imposta locale sui redditi da attribuire alle Regioni a statuto ordinario ed alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-1977.

Art. 61.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli numeri 5475 e 5476 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979.

Art. 62.


Le somme iscritte ai capitoli numeri 1107, 1108, 1110 e 6047 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979 in relazione alle spese autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogata dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60 e dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato, altresi', a provvedere con propri decreti, a variazioni compensative tra i citati capitoli numeri 1107, 1108, 1110 e 6047 del predetto stato di previsione della spesa, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e seminari, per la divulgazione del nuovo sistema tributario e per il funzionamento del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria.

Art. 63.


Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 64.


Alle spese di cui al capitolo n. 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 65.


A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1094, 3465, 3859, 4298, 4660 e 5383 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 66.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli numeri 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.

Art. 67.


L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a pagare le spese per l'anno finanziario 1979 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 68.


Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.
(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e disposizioni relative)

Art. 69.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per lo anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 70.


Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1979, in lire 113.715 milioni ed in lire 585.611.519.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera b), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1978.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1979, dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437; 6 giugno 1974, n. 317; 1 marzo 1975, n. 47; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 16 ottobre 1975, n. 493; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1 luglio 1977, numero 403.

Art. 71.


A valere sui fondi stanziali sul capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
(Stato di previsione del Ministero di grazia
e giustizia e disposizioni relative)

Art. 72.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella n. 5).

Art. 73.


La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1979, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 74.


A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1100 e 1592 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 75.


Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1979, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)

Art. 76.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

Art. 77.


Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come risulta modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322, lo stanziamento del capitolo n. 1685 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1979, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, e' fissato in lire 4.000.000.000.

Art. 78.


Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera b), della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.200.000.000.

Art. 79.


Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 7 novembre 1977, n. 883, lo stanziamento del capitolo n. 3138 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente il contributo all'Agenzia internazionale per la energia, e' fissato in lire 400 milioni.

Art. 80.


Ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 435, lo stanziamento del capitolo n. 3134 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente il contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (U.N.D.P.), e' fissato in lire 4.500 milioni.

Art. 81.


Ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 9 giugno 1977, n. 358, lo stanziamento del capitolo numero 8251 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente il contributo all'Agenzia spaziale europea (ASE), e' previsto in lire 55 miliardi.

Art. 82.


Ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, lo stanziamento del capitolo n. 1135 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente le spese per il funzionamento del Comitato previsto dall'articolo 7 della detta legge 14 marzo 1977, n. 73, e' fissato in lire 200 milioni.

Art. 83.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennita' al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche allo estero.

Art. 84.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, dal capitolo n. 1501 ai capitoli numeri 1017 e 1503 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

Art. 85.


Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, e' determinato, per l'anno finanziario 1979, in lire 530.000.000.

Art. 86.


A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 87.


E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1979, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)

Art. 88.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1979 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 89.


E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, l'assegnazione di lire 13.000.000 per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

Art. 90.


Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 28 giugno 1977, n. 394, lo stanziamento relativo alle spese per l'attivita' sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonche' per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attivita' medesime, e' stabilito per l'anno finanziario 1979 in lire 2.000.000.000.

Art. 91.


A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1119 e 1578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)

Art. 92.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 93.


I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1979, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 94.


Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1959, n. 451, occorrente a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.000 milioni.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamita' pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 200 milioni.

Art. 95.


La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1979, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 96.


Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1979, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 97.


I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1979, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 98.


Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1979, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 99.


Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, numero 848, nonche' il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1979, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice numero 3).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nello elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
e disposizioni relative)

Art. 100.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 101.


E' autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 709.300.000.000, per provvedere ai sottoindicati interventi:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori concernenti costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali, nonche' di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato;
b) alla costruzione e sistemazione dei porti, al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alla costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene;
d) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche;
f) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101, nonche' dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

Art. 102.


E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 4.000.000.000, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, integrata - per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza - dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:
a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria;
b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;
c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 103.


E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 6.000.000.000, per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 104.


E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 105.


E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 250.000.000 per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 106.


E' stabilito, per l'anno finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1.600.000.000, di cui:
1) lire 100.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore dei Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
2) lire 1.500.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 107.


E' stabilito, per l'anno finanziario 1979, il limite di impegno di lire 5.000.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.

Art. 108.


Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 109.


Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici, connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.

Art. 110.


Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, e' autorizzato a provvedere:
alle variazioni compensative fra i capitoli numero 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada;
alle variazioni compensative fra i capitoli numero 1026, 1027 e 1139 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;
alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 9051 e 9175 ed a quelle fra i capitoli numeri 7006 e 7007 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Art. 111.


A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 112.


Per l'attuazione dell'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 9448 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979, la quota parte dei residui esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 sui capitoli numeri 7254, 7764, 8562, 8886, 8887, 8888, 8889 e 8896 del medesimo stato di previsione.

Art. 113.


Le erogazioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati.

Art. 114.


E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1979, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).
Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale - come da elenco n. 8 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 - e' iscritto, nel bilancio dell'Azienda di cui sopra, l'apposito fondo di riserva iscritto al capitolo 242.
I prelevamenti dal detto fondo, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 115.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1979, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Art. 116.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1979 le somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1979 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale.

Art. 117.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1979 le somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1979.

Art. 118.


Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative tra i capitoli numeri 503, 504, 505 e 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1979 in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alle dotazioni dei capitoli medesimi.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti
e disposizioni relative)

Art. 119.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Art. 120.


Alle spese di cui ai capitoli n. 7202 e numero 7203 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 121.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 122.


L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1979, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti (Appendice n. 1).

Art. 123.


L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 35.500.000.000.

Art. 124.


I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1979, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
(Stato di previsione del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 125.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 126.


L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1979, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, numero 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

Art. 127.


I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1979, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 128.


Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 129.


I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1979, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 136, n. 137 e n. 138.

Art. 130.


L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1979, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

Art. 131.


I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1979, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 132.


Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 133.


I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1979, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 113, n. 114, n. 115, n. 116, n. 117, n. 120, n. 121, n. 123, n. 124, n. 125, n. 126, n. 127, n. 128, n. 129 e n. 171.
(Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative)

Art. 134.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

Art. 135.


Sono autorizzate per l'anno finanziario 1979 le seguenti spese:
lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;
lire 14.046.661.000 per studi ed esperienze;
lire 170.000.000 per la difesa aerea;
lire 11.164.000.000 per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei carabinieri, lire 71.424.500.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito, lire 20.814.430.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina, lire 74.245.000.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica, comprese, in questi importi, le spese per dotazioni e scorte di tutti i materiali connessi con i mezzi acquisiti o ammodernati in base alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, e 16 giugno 1977, n. 372.

Art. 136.


Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli numeri 4001, 4002, 4003, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979.

Art. 137.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1979, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 138.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli numeri 2107 e 4622 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1979, concernenti oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti acquistati per le esigenze della difesa e da versare in conto entrate dello Stato.

Art. 139.


Le spese di cui ai capitoli numeri 1801, 1831, 1871, 2801, 4001, 4002, 4003, 4011, 4012, 4031, 4032, 4051, 4052 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Inoltre, alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio Atlantico.

Art. 140.


Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e dell'articolo 241 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 alle momentanee deficienze di cassa degli enti, istituti e stabilimenti militari rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dall'articolo 247 del citato regolamento di amministrazione, nonche' per provvedere al fondo scorta per le navi, per i corpi, per gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1979, come segue:

Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.150.000.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.500.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.650.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.700.000.000
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 - secondo e quarto comma - della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

Art. 141.


I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1979, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 142.


Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

a) militari specializzati:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000;
Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 14.000;
Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 34.400;

b) militari aiuto-specialisti:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40.000;
Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 16.000;
Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 17.280.

Art. 143.


Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in 70 unita'.

Art. 144.


Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

sottotenenti di vascello e
gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 30;
guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 60.

Art. 145.


Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in 70 unita'.

Art. 146.


Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

Esercito (compresi i carabinieri) . . . . . . . . . . . . . . n. 100;
Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 70.

Art. 147.


La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1979, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000; graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000.

Art. 148.


Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 9.465 unita'.

Art. 149.


La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma e' determinata, per l'anno finanziario 1979, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000; sergenti raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 600; sottocapi e comuni volontari. . . . . . . . . . . . . . . . n. 4.000; sottocapi raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.200.

Art. 150.


A norma dell'articolo 27, ultimo comma della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 8.200; graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.392.

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, e' stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 6.300 unita'.

Art. 151.


Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

Ufficiali:
Esercito (compresi i carabinieri). . . . . . . . . . . . . . . n. 30;
Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6;
Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 60.
Sottufficiali:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9;
Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2;
Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2.

Art. 152.


La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso Comandi, Enti o Reparti che si trovano in particolari situazioni di impiego ed ambientali.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 153.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

Art. 154.


Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 13.943.000.000.

Art. 155.


Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1979, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 156.


A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1118 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 157.


E' approvato il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1979, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

Art. 158.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1979, le eventuali variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e disposizioni relative)

Art. 159.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 160.


A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1099, 3537, 4550 e 5046 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e disposizioni relative)

Art. 161.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 162.


Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11 miliardi 380.000.000.

Art. 163.


Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 100.000.000.

Art. 164.


Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 20.000.000.000.

Art. 165.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per l'anno finanziario 1979, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 166.


Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dell'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsto dall'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' stabilito, per l'anno 1979, in lire 472.868.000.000.

Art. 167.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1979, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Art. 168.


A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1099, 1535 e 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 169.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1979, delle somme versate sul capitolo n. 2376 del bilancio dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

Art. 170.


Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo adeguamento pensioni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 80.000.000.000.
(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero
e disposizioni relative)

Art. 171.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 172.


A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 173.


I contributi dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e per le spese relative all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici all'estero sono stabiliti, per l'anno finanziario 1979, ai termini dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 185, rispettivamente, in lire 26.000 milioni ed in lire 16.500 milioni.
(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile
e disposizioni relative)

Art. 174.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 17).

Art. 175.


E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Art. 176.


La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e fissata, per l'anno finanziario 1979, in lire 120.000.000.

Art. 177.


A valore sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali
e disposizioni relative)

Art. 178.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 179.


A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1099 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
(Stato di previsione del Ministero della sanita'
e disposizioni relative)

Art. 180.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Art. 181.


La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria protesica specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili e' elevata, per l'anno finanziario 1979, di lire 113.100.000.000 che vengono iscritte per lire 45.600.000.000 al capitolo n. 2532 dello stato di previsione del Ministero della sanita' e per lire 67.500.000.000 al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario.

Art. 182.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1979, le somme corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario - occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Art. 183.


Per l'anno finanziario 1979 la somma da erogare per compensi, per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attivita' dell'Istituto superiore di sanita', ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e' stabilita, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 25 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in lire 1.200.000.000.

Art. 184.


Per l'anno finanziario 1979 il contributo dovuto dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro e' stabilito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1977, n. 164, in lire 275.000.000.

Art. 185.


A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1101 e 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo
e disposizioni relative)

Art. 186.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

Art. 187.


A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali
e disposizioni relative)

Art. 188.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1979, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

Art. 189.


E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 15.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

Art. 190.


Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 190, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 850.000.000.

Art. 191.


Ai sensi dell'articolo 22 - primo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; dell'Istituto centrale per la patologia del libro; dell'istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, rispettivamente in lire 200 milioni, lire 250 milioni, lire 300 milioni e lire 150 milioni.

Art. 192.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli numeri 2035, 2038, 2045, 2104, 2113, 2114, 8006, 8007, 8100 ed i capitoli numeri 1022 e 1067 per i servizi relativi alla tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.

Art. 193.


A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1067 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
(Quadro generale riassuntivo)

Art. 194.



E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1979 con le tabelle allegate.
(Disposizioni diverse)

Art. 195.



Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1979 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorche' riferite, dalle medesime disposizioni, alla competenza di esercizi precedenti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 196.


Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative, ancorche' facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1978-79 e 1979-80, restano stabilite, per l'anno finanziario 1979, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 197.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 198.


Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.
Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedera', altresi', anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 47 del medesimo testo unico.

Art. 199.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dal capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, a quelli delle Amministrazioni interessate nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per dare esecuzione a quanto verra' stabilito in sede di attuazione dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Per il periodo successivo al 31 marzo 1979 e, comunque, non oltre la data di attuazione dei decreti di cui al precedente primo comma, alla corresponsione delle retribuzioni spettanti al personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede l'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro in base a note nominative compilate dagli organi liquidatori dei medesimi enti all'atto della cessazione delle loro funzioni.
Alle necessita' finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente secondo comma si provvede mediante prelevamento da apposito conto corrente infruttifero da istituire presso la Tesoreria centrale dello Stato che sara' alimentato con le disponibilita' esistenti sul predetto capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Alla gestione del fondo e' preposto un funzionario della Ragioneria generale dello Stato nominato con decreto del Ministro del tesoro.
Le somme per il pagamento delle retribuzioni del personale di cui al presente articolo si intendono erogate a titolo di anticipazione.
I conseguenti rapporti tra lo Stato e le regioni e gli enti locali interessati saranno regolati con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 200.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti "Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa" iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.
Analogo trasferimento puo' essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente "Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa".

Art. 201.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 202.


Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del "Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera" di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1979, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo n. 3615 "Somme da versare al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 13 e articolo 14 (punti 1-2-3 e 4) del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979.
La commutazione puo' aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

Art. 203.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle Regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
(Bilancio pluriennale)

Art. 204.



Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle Aziende autonome per il triennio 1979-1981 nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1979
PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Quadro Generale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1979


Parte di provvedimento in formato grafico




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