Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1973, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Art. 2.
E' approvato in lire 20.338.268.723.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1973.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni
relative)
Art. 3.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Art. 4.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e' stabilita in lire 1.200 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1973.
Art. 5.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285, per l'anno finanziario 1973, e' autorizzata in lire 13 miliardi e 386 milioni, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Art. 6.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 7.
Ai sensi dell'art. 7 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per lo anno finanziario 1973, in lire 90.000.000.000.
Art. 8.
Ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 2.700.000.000.
Art. 9.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 16.000.000.
Art. 10.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, numero 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 4.000.000.000.
Art. 11.
L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, e' stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 75 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.
Art. 12.
Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 20.070.000.000.
Art. 13.
La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, e' stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 350.000.000.000.
Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso articolo 17.
Art. 14.
Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e dallo articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167, resta determinato, per l'anno finanziario 1973 - dedotto l'importo indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali - in lire 329.472.629.000.
Art. 15.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili fino all'importo massimo di lire 257.412.678.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1973.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 16.
Per l'anno finanziario 1973, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.500.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di detto importo lire 52.000.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 23 aprile 1961, n. 355, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.
Art. 17.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 684.276.000.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1973.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello dei trasporti e dell'aviazione civile.
Art. 18.
Per l'anno finanziario 1973, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II - III - IV e VIII), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 33.732.822.000 ed in lire 204.286.578.000.
Art. 19.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, del fondo iscritto al capitolo n. 2398 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei Commissariati del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo.
Art. 20.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, del fondo iscritto al capitolo n. 2399 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.
Art. 21.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'attuazione del referendum dal fondo iscritto al capitolo n. 2400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 ai capitoli degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi speciali, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.
Art. 22.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 12.890.000.000 iscritto al capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dello ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Art. 23.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3210, 3481, 3524, 3525, 5370 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Art. 24.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037, n. 3141 e n. 6051, del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie, previste da specifiche disposizioni legislative.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
Art. 24-bis.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ai capitoli n. 2786 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e numeri 1090, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806 e 1807 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973, del fondo iscritto al capitolo n. 3531 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'attuazione dei provvedimenti emanati in forza della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e successive modificazioni e integrazioni, concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra i capitoli degli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze indicati al precedente comma.
Art. 25.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.
Art. 26.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1973, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1972 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
Art. 27.
Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa e' fissato, per l'anno finanziario 1973, in lire 700 miliardi.
Art. 28.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 2433, 2434, 2931, 3249, 3250, 3364 e 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 29.
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 30.
I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 31.
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 32.
Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 10.000.000.000.
Art. 33.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
Art. 34.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1973, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Art. 35.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1973, e' stabilito in 100.
Art. 36.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, anche in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1973, del fondo iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'attuazione della riforma tributaria.
Art. 37.
Alle spese di cui al capitolo 1215 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 38.
Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 39.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a pagare le spese per l'anno finanziario 1973 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Art. 40.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Art. 41.
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1973, e' stabilita in lire 140 miliardi, di cui lire 20 miliardi iscritte al capitolo n. 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120.000.000.000 da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare nello stesso anno. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 42.
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E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 5).
Art. 43.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1973, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Art. 44.
Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1973, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
Art. 45.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
Art. 46.
Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1973, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, e' fissato in lire 4.000.000.000.
Art. 47.
Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera b), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino. Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia e' stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 500.000.000.
Art. 48.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennita' al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
Art. 49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dal capitolo n. 1741 ai capitoli n. 1531 e n. 1743 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.
Art. 50.
Il contributo dello Stato a favore dell'istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, e' determinato, per l'anno finanziario 1973, in lire 175.372.000.
Art. 51.
E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1973, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
Art. 52.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 7).
Art. 53.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, l'assegnazione di lire 44.000.000 per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.
Art. 54.
Lo stanziamento destinato alle Universita' e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle biblioteche di facolta' e per il loro funzionamento e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 8.500.000.000.
Art. 55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.
Art. 56.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Art. 57.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.
Art. 58.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, l'assegnazione di lire 14 miliardi per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonche' per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse regioni.
Art. 59.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1973, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Art. 60.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamita' pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato, per l'anno finanziario 1973, in lire 150.000.000.
Art. 61.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1973, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Art. 62.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative allo anno finanziario 1973, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e di ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.
Art. 63.
I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1973, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Art. 64.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1973, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e di ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nello elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Art. 65.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonche' il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1973, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice numero 3).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e di ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 2 annesso al bilancio predetto.
Art. 66.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 67.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 47.405.000.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30 milioni per la concessione dei contributi, rispettivamente; alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 47.330.000.000 per provvedere ai sottoindicati interventi con esclusione, per le regioni a statuto ordinario, di quelli attribuiti alla competenza delle medesime dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effussori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, numero 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010;
d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;
g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;
h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101, nonche' dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, numero 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.
Art. 68.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 15.750.000.000, di cui lire 5.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 736 -; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945; numero 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, numero 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria;
b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;
c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.
Art. 69.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.
Art. 70.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090; concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.
Art. 71.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1973, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.010.000.000 di cui:
1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:
a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953 n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;
3) lire 500.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
Art. 72.
Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1973, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e da leggi speciali, lire 250.000.000;
2) concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse di enti locali nelle Regioni a statuto speciale mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 380.000.000 di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 60.000.000;
b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 20.000.000;
c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 250.000.000 di cui lire 150.000.000 per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506;
e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 30.000.000;
3) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 50 milioni.
Art. 73.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1973, un limite di impegno di lire 150.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.
Art. 74.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Art. 75.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 3.000.000.000 per gli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1042, riguardante ulteriori provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, di cui lire 700.000.000 per il ripristino di opere di enti pubblici, lire 700.000.000 per le sistemazioni urbanistiche anche connesse al trasferimento degli abitati, nonche' per studi, progettazioni e rilievi e lire 1.600.000.000 per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.
Art. 76.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.
Art. 77.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrata dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere:
alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5279 e 5280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;
alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5323 e 5879 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 373;
alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5883 e 5895 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491;
alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5870, 5878 e 5892 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288;
alle variazioni compensative fra i capitoli 5670, 5889 e 5894 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475.
Art. 78.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1973, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1973, concernenti gli oneri di carattere generale, il fondo iscritto al capitolo n. 247 del detto stato di previsione.
Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Art. 79.
Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dello articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 80.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
Art. 81.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1973, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).
Art. 82.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 35.000.000.000.
Art. 83.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per lo anno finanziario 1973, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
Art. 84.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 85.
L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1973, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, numero 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
Art. 86.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1973, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
Art. 87.
Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 88.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1973, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
Art. 89.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1973, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
Art. 90.
Alle spese di cui ai capitoli n. 296 e n. 300 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 91.
Alle spese di cui ai capitoli n. 531 e n. 532 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 92.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
Art. 93.
Sono autorizzate per l'anno finanziario 1973, le seguenti spese:
lire 154.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 452.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;
lire 103.213.200.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi;
impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori; di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonche' per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unita' sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unita' navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali;
per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costituzioni aeronautiche; armi e munizioni, nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e logistici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.
Art. 94.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973, della somma di complessive lire 103.213.200.000 autorizzata con l'articolo 93 della presente legge.
Art. 95.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.
Art. 96.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 2411, 2412, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 97.
Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1973, come segue:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.250.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.100.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.650.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000.000
Art. 98.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1973, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Art. 99.
Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1973, come appresso:
a) Militari specializzati:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 18.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 37.100 b) Militari aiuto-specialisti:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 13.500 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 14.300
Art. 100.
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.870 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Art. 101.
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in 400 unita'.
Art. 102.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 43 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 47
Art. 103.
Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in 200 unita'.
Art. 104.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per lo anno finanziario 1973, come appresso:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 900 Arma dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 55 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 350 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.800
Art. 105.
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1973, e' fissata, a norma dello articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000
Art. 106.
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per lo anno finanziario 1973, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unita'.
Art. 107.
La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1973, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 sergenti raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 600 sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4.459 sottocapi raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.200
Art. 108.
A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1973, come appresso:
sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 10.800 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . n. 4.600
Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, e' stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 4.500 unita'.
Art. 109.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, numero 807, sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973 (Elenco numero 3).
Art. 110.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 13).
Art. 111.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento e' stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 6.200.000.000.
Art. 112.
Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 113.
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1973, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Art. 114.
E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1973, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1).
Art. 115.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1973, le variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali dipendenti dall'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 116.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Art. 117.
Ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 20 miliardi per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.
Art. 118.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
Art. 119.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per lo anno finanziario 1973, a termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.
Art. 120.
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 100.000.000.
Art. 121.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 20.000.000.000.
Art. 122.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1973, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1973, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.
Art. 123.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1973, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.
Art. 124.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
Art. 125.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
Art. 126.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1973 la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, numero 19.
Art. 127.
L'autorizzazione di spesa di complessive lire 13 miliardi e 700.000.000 recata per l'anno finanziario 1973 dall'articolo 28 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale e' aumentata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, di lire 10.000.000.000 che si iscrivono nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
La spesa complessiva di lire 23.700.000.000 cosi' autorizzata per l'anno finanziario 1973, per l'attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19, viene ripartita come segue:
a) Contributo integrativo . . . . . . . . . . . L. 23.100.000.000 (articoli 1, 9, 10 e 11)
b) Ristrutturazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000.000 (articolo 19)
Art. 128.
La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata, per l'anno finanziario 1973, in lire 90.000.000.
Art. 129.
Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 130.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 18).
Art. 131.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
Art. 132.
Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 39.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Art. 133.
Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1973, quale fondo nazionale ospedaliero, e' comprensivo della somma di lire 5.000.000.000 destinata, ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2 della legge medesima.
Art. 134.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1973, le somme - corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario - occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Art. 135.
Alle spese di cui ai capitoli n. 1271 e n. 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dello articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 136.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).
Art. 137.
Alle spese di cui ai capitoli n. 1022, n. 1023, n. 1024 e n. 1026 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 138.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973 con le tabelle allegate.
Art. 139.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1973 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
L'ammontare di detti buoni poliennali non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese - maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario - ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza e del rimborso suddetti. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.
La sottoscrizione dei buoni poliennali del Tesoro di cui ai commi precedenti puo' essere effettuata oltre che in contanti anche mediante presentazione dei buoni poliennali del Tesoro in scadenza al 1 aprile 1973.
Agli oneri, ivi compresi gli interessi, derivanti dalla emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 140.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunita' europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine; ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1973, in una o piu' volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 141.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1972-73 e 1973-74, restano stabilite, per l'anno finanziario 1973, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Art. 142.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1973, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Art. 143.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.
Art. 144.
Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, provvedera', altresi', a trasferire dai capitoli individuati con il decreto di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle Amministrazioni ed Aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Art. 145.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Art. 146.
I residui risultanti al 1 gennaio 1973 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur, addi' 27 febbraio 1973
LEONE ANDREOTTI - MALAGODI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Allegato
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1973
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