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Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

Art. 1.


Le opere per la salvaguardia del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e quelle di risanamento civico e di interesse turistico sono eseguite a norma della presente legge: a totale carico dello Stato, a carico del comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico dei privati mediante erogazione di un contributo dello Stato.