Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime.
Art. 1.
Sono soppresse le franchigie e le esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche, nonche' le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, e da qualsiasi altra disposizione emanata prima e dopo l'entrata in vigore del Codice postale predetto, fatta eccezione per la franchigia spettante al Presidente della Repubblica e per le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni concesse in applicazione di Accordi internazionali.
Continuano ad avere corso in esenzione di tassa le corrispondenze di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i reclami concernenti il servizio indirizzati dagli utenti all'Amministrazione stessa in via ordinaria o in raccomandazione.
Restano altresi' in vigore le disposizioni degli articoli 54, 55, primo periodo del primo comma, 62, prima parte, 66, secondo comma, 89, 112 e 114 del citato Codice postale e delle telecomunicazioni, e successive modificazioni, nonche' la riduzione alla meta' della tassa di emissione dei vaglia ordinari a favore dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate dello Stato, presenti al corpo, nel limite di valore stabilito dai decreti di approvazione delle tariffe.