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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1969, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2.



E' approvato in lire 11.418.148.789.896 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1969.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e
disposizioni relative)

Art. 3.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

Art. 4.



E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.



Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e' stabilita in lire 900 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1969.

Art. 6.



Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e' fissato, per l'anno finanziario 1969, in lire 205.374.057.000.

Art. 7.



L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285, per l'anno finanziario 1969, e' autorizzata in lire 7 miliardi e 200 milioni ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 8.



L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, e' stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 48 miliardi ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.



Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 13.500.000.000.

Art. 10.



Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, numero 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 2.851.862.000.

Art. 11.



Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 60.000.000.000.

Art. 12.



Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, numero 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 12.000.000.

Art. 13.



Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 385.213.330 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 14.



Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1969, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1968 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 15.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 16.



Per l'anno finanziario 1969, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono fissate nell'importo di lire 27.700.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per lo stesso anno, non si applica il disposto di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155.

Art. 17.



Per l'anno finanziario 1969, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, numero 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo di Lire 31.300.000.000 iscritto al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali, il fondo di cui al citato capitolo n. 3492.

Art. 18.



Per l'anno finanziario 1969 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nel fondo di cui al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Art. 19.



Per l'anno finanziario 1969 le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 20.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524, 3525, 3526, 3527 e 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 21.



Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa e' fissato, per l'anno finanziario 1969, in lire 500 miliardi.

Art. 22.



Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 19 miliardi 390 milioni iscritto al capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 23.



Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanzario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 24.



Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 25.



I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 26.



I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze
e disposizioni relative)

Art. 27.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Art. 28.



La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 29.



Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1969, e' stabilito in 100.

Art. 30.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'inquadramento, nelle categorie del personale non di ruolo, delle unita' comunque assunte o denominate con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione di detto Ministero.

Art. 31.



Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 32.



L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a pagare le spese per l'anno finanziario 1969 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica)

Art. 33.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

(Stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia e disposizioni relative)

Art. 34.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

Art. 35.



La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 36.



Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1969, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)

Art. 37.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

Art. 38.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennita' al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

Art. 39.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, e 23 gennaio 1967, n. 215, concernenti le norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Art. 40.



Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, e' fissato in lire 4.000.000.000.

Art. 41.



Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera b), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia e' stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 250.000.000.

Art. 42.



Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, e' determinato, per l'anno finanziario 1969, in lire 128.550.000.

Art. 43.



E' approvato il bilancio dell'istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

(Stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione e disposizioni relative)

Art. 44.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 45.



Sono autorizzate per l'anno finanziario 1969, le seguenti assegnazioni:
lire 46.000.000 per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dello articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;
lire 12.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.

Art. 46.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)

Art. 47.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 48.



E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, l'assegnazione straordinaria di lire 15 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 49.



E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 50.



Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 18 miliardi.

Art. 51.



La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1969, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 52.



Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1969, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dello interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 53.



I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'anno finanziario 1969, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 54.



Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1969, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 55.



Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonche' il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1969, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici e disposizioni relative)

Art. 56.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanzario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 57.



E' autorizzata per l'anno finanziario 1969 la spesa di lire 32.883.100.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305, e 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 32.808.100.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, numero 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010;
d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;
g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;
h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

Art. 58.



E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 5.380.500.000, di cui lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria;
b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;
c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 59.



E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 60.



E' stabilito, per l'anno finanziario 1969, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 810.000.000 di cui:
1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:
a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;
3) lire 300.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 61.



Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;
2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 3.815.000.000 di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 500.000.000 destinate, per lire 250.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 75.000.000;
c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 150.000.000 destinate, per lire 75.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949 modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.000.000.000, di cui lire 150.000.000 per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506 e lire 2.850.000.000 destinate per lire 1.425.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 90.000.000;
3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000.

Art. 62.



L'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi recata, per l'anno finanziario 1969, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, e' aumentata della somma di lire 5 miliardi che si inscrive nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200, l'importo complessivo di lire 20.000.000.000 e' ripartito in ragione di lire 19 miliardi 200.000.000 per opere portuali e lire 800.000.000 per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

Art. 63.



E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 1.200.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 64.



Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 65.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere:
alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1969, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5176, 5177 e 5281 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 583.

Art. 66.



E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (Appendice n. 1).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1969, concernenti gli oneri di carattere generale; i fondi inscritti ai capitoli nn. 243, 246 e 247 del detto stato di previsione.
Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 67.



Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti
e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

Art. 68.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Art. 69.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1969, per l'attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 413.

Art. 70.



L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1969, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).

Art. 71.



La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 286.074.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1971.
Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 72.



L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 35.500.000.000.

Art. 73.



I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio della Amministrazione medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 74.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 75.



L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1969, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

Art. 76.



La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 32.072.147.240, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1971.
Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 77.



I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 78.



L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1969, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

Art. 79.



I capitoli dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio della Azienda medesima.

Art. 80.



Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 81.



Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative)

Art. 82.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

Art. 83.



Sono autorizzate per l'anno finanziario 1969, le seguenti spese:
lire 140.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 392.000.000: per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;
lire 92.081.270.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar;
sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture;
lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonche' per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze per la difesa aerea;
per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unita' sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per lo incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto e trasformazione di unita' navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di vestiario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo;
materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Art. 84.



Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 85.



Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969, della somma di complessive lire 92.081.270.000 autorizzata con l'articolo 83 della presente legge.

Art. 86.



Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dello articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1969, come segue:

Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000.000

Art. 87.



Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1969, come appresso:
a) Militari specializzati:

Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 16.500 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 34.900

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 36.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 12.000 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 13.300

Art. 88.



Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 2.000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2.100 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 89.



Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 280 unita'.

Art. 90.



Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 70 guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 100

Art. 91.



Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 100 unita'.

Art. 92.



Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, come appresso:

Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 545 Arma dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 55 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 550 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.790

Art. 93.



La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1969, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . n. 5.000

Art. 94.



Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1969; a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unita'.

Art. 95.



La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1969, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.500 sergenti raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 400 sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.042 sottocapi raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.000

Art. 96.



A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1969, come appresso:

sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 12.500 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . n. 6.000

Art. 97.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 98.



I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1969, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 99.



La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 (Elenco n. 3).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e disposizioni relative)

Art. 100.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

Art. 101.



Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 102.



Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 103.



Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1969, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 104.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il fondo di cui al capitolo n. 1307 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, in applicazione dell'articolo 45, lettere dd), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 105.



E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1).

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e disposizioni relative)

Art. 106.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 107.



Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1969, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

Art. 108.



Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Art. 109.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 110.



Il contributo dello Stato all'istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 100.000.000.

Art. 111.



Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno finanziario 1969, in lire 20.000.000.000.

Art. 112.



Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

Art. 113.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1969, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.
Il Ministro per il tesoro e', altresi' autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1969, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dello Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 114.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Art. 115.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile
e disposizioni relative)

Art. 116.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

Art. 117.



E' autorizzata per l'anno finanziario 1969 la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

Art. 118.



La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata, per l'anno finanziario 1969, in lire 30.000.000.

Art. 119.



Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 120.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

(Stato di previsione del Ministero della sanita'
e disposizioni relative)

Art. 121.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Art. 122.



Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 24.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Art. 123.



L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 8.440.000.000.

Art. 124.



Lo stanziamento di lire 15.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1969, quale fondo nazionale ospedaliero, e' comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2 della legge medesima.

Art. 125.



E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

Art. 126.



E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969 con le tabelle allegate.

Art. 127.



E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1969 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
Detti buoni poliennali - il cui ammontare non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima - possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1 aprile 1969 e 1 gennaio 1970 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili; le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 128.



Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1968-69 e 1969-70, restano stabilite, per l'anno finanziario 1969, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 129.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1969, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 130.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione.

Art. 131.



Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 132.



I residui risultanti al 1 gennaio 1969 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1969, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1969
SARAGAT RUMOR - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: GAVA

Quadro generale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1969

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Tabelle

Tabella n. 1


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Tabella n. 2


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Tabella n. 3


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Tabella n. 4


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Tabella n. 5


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Tabella n. 6


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Tabella n. 7


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Tabella n. 8


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Tabella n. 9


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Tabella n. 10


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Tabella n. 11


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Tabella n. 12


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Tabella n. 13


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Tabella n. 14


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Tabella n. 15


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Tabella n. 16


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Tabella n. 17


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Tabella n. 18


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Tabella n. 19


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Tabella n. 20


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