N NORME. red.it

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

Art. 2.

(Sperimentazione)


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a finanziare, in tutto o in parte, programmi di attivita' di ricerca e di sperimentazione a fini applicativi riguardanti le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bieticole, ((il grano duro)) e la zootecnia e altri settori di particolare interesse per lo sviluppo agricolo e forestale, nonche' a concedere borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria.
I programmi, che assumeranno di preferenza carattere collegiale, saranno formulati ed attuati dalle stazioni e Istituti sperimentali agrari nonche' da istituti universitari che si occupano di discipline interessanti l'agricoltura, sulla base delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tali effetti l'Istituto nazionale della nutrizione e' assimilato agli istituti sperimentali agrari.
I finanziamenti concessi per l'attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti possono riguardare anche le spese generali che le stazioni e gli istituti dovranno sostenere in dipendenza dell'attuazione delle previste iniziative.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo', altresi', disporre finanziamenti per dotare le stazioni sperimentali agrarie e gli altri istituti sperimentali, sottoposti alla sua vigilanza, di campi sperimentali, nonche' degli edifici e delle attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attivita'.