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Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della citta' di Siena e per opere di risanamento urbano.

Art. 1.


Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della citta' di Siena e di risanamento civico, a norma della presente legge sono seguente: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello stato.