Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922).
Art. 5.
Il termine di cui all'art. 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo all'entrata in vigore dell'art. 47 della stessa legge, sostituito dall'art. 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967.