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Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922).

Art. 4.


E' abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922.