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Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922).

Art. 6.


Il termine stabilito dall'art. 179 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' prorogato fino al 30 giugno 1965.