Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria.
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito dal seguente:
"La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:
cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello;
cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe;
cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe;
cancelliere capo di Pretura.
La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:
cancelliere e segretario di prima classe;
cancelliere e segretario di seconda classe;
vice cancelliere e vice segretario".