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Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922).

Art. 9.


All'art. 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, primo comma, lettera c) e al secondo comma, dopo le parole: "cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura" vanno aggiunte le parole: "di prima classe".