N NORME. red.it

Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922).

Art. 2.


E' in facolta' del Ministro per la grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.
I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare l'una o l'altra funzione.