Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922).
Art. 13.
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e la Commissione centrale di scrutinio, gia' nominate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in funzione fino all'espletamento dei lavori in corso.