N NORME. red.it

Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922).

Art. 1.


Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ciascun ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.