N NORME. red.it

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1965, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2.


E' approvato in lire 7.347.904.607.518 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1965.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni
relative)

Art. 3.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

Art. 4.


E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.


Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e' stabilita in lire 700 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte Costituzionale per l'anno finanziario 1965.

Art. 6.


Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e' fissato, per l'anno finanziario 1965, in lire 109.384.693.750.

Art. 7.


L'assegnazione a favore dell'istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1965 e' autorizzata in lire 4.800.000.000, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 8.


L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, e' stabilita' per l'anno finanziario 1965 in lire 22.750.000.000, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.


Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 3 miliardi 844.057.500.

Art. 10.


Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 42 miliardi.

Art. 11.


Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1965, in lire 12.000.000.

Art. 12.


Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 13.


Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1965, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei buoni del Tesoro ordinari.

Art. 14.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 15.


Per l'anno finanziario 1965 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 2959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Art. 16.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3491, 3524 e 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 17.


Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, numero 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa e' fissato, per l'anno finanziario 1965, in lire 300 miliardi.

Art. 18.


Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 21.290.000.000 iscritto al capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 19.


Alle spese di cui ai capitoli numeri 2931, 3248 e 3249 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 20.


Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 21.


Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 22.


I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dello art. 41 - primo e secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni
relative)

Art. 23.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Art. 24.


La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1965, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 25.


Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'anno finanziario 1965, e' stabilito in 100.

Art. 26.


Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 27.


L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a pagare le spese per l'anno finanziario 1965 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 28.


La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 28 miliardi 809.000.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 della Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1967.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.
(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e
disposizioni relative)

Art. 29.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1963 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 30.


La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1965, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 31.


Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1965 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni
relative)

Art. 32.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

Art. 33.


Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare di cui all'art. 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, e' determinato, per l'anno finanziario 1965, in lire 96.785.000.

Art. 34.


E' approvato il bilancio dell'istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1965, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e
disposizioni relative)

Art. 35.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

Art. 36.


Sono autorizzate per l'anno finanziario 1965, le seguenti assegnazioni:
lire 56.000.000, per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dello articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27; lire 25.000.000, per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui allo articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;
lire 700.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.

Art. 37.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative)

Art. 38.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interino per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 39.


E' autorizzata, per l'anno finanziario 1965, l'assegnazione straordinaria di lire 12.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 40.


E' autorizzata, per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 41.


L'assegnazione a favore della Croce Rossa italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e' stabilita, per l'anno finanziario 1965, in lire 190.000.000.

Art. 42.


Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 15 miliardi.

Art. 43.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'interno, il fondo inscritto al capitolo n. 2498 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1963, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 44.


La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1965, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 45.


Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1965, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice numero 1).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita', generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" dei bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 46.


I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'anno finanziario 1965, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 47.


Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1965, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 48.


Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonche' il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1965, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni
relative)

Art. 49.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 50.


E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 18.504.500.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356; lire 87.500.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, n. 1714 e lire 18.342.000.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti, nonche' al saldo per il completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 1918, n. 1010;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;
g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;
h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1192, n. 1101.

Art. 51.


E' autorizzata per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 8.380.500.000 - di cui lire 1.300.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 - per provvedere in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1919, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1102 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria
b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;
c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma, dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 52.


E' autorizzata per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 53.


E' stabilito, per l'anno finanziario 1965, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.210.000.000 di cui:
1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
2) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:
a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari
b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;
3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 54.


Sono altresi' stabiliti per l'anno finanziario 1965 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 300.000.000;
2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'articolo 1 e del 1° comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.045.000.000, di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 185.000.000, destinate, per lire 92.500.000 all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 55.000.000;
c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, numero 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificate ed integrate dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 375.000.000, destinate per lire 300.000.000 alle localita' di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70.000.000;
3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000;
4) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S) - (gia' U.N.R.R.A.-Casas) - per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 15.000.000.

Art. 55.


E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 56.


Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, e' autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431 e 4 novembre 1963, n. 1465, la spesa di lire 2.500.000.000 di cui: lire 105.000.000 per la formazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonche' per i piani regolatori comunali previsti dagli articoli 20 e 22 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431; lire 7.500.000 per la compilazione dei piani di ricostruzione nonche' per compensi ai liberi professionisti incaricati della compilazione dei medesimi previsti dall'articolo 21 della legge stessa; lire 87.500.000 per il ripristino di opere pubbliche di conto dello Stato, distrutte o danneggiate dal detto terremoto (articolo 18, 1° comma, della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431); lire 400 milioni per la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali ed altri Enti pubblici per la sistemazione, riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, nonche' per la ricostruzione o riparazione di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza (articolo 18 - 2° comma e seguenti - della legge stessa) e lire 1.900.000.000 per contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto (articolo 3 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

Art. 57.


E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 550.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 58.


E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 6.000.000.000 per gli adempimenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, riguardante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, di cui lire 1.500 milioni per il ripristino di opere di Enti pubblici nelle zone sopradette (articolo 2 - punto 1 della, citata legge 4 novembre 1963, n. 1457); lire 2.500.000.000 per le sistemazioni urbanistiche anche connesse con trasferimento degli abitati nelle indicate zone (articolo 3 - punto 1 - della legge stessa) e lire 2.000.000.000 per contributi per la riparazione, e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata nelle zone di cui sopra.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e sui proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

Art. 59.


Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 60.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.
Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 26 gennaio 1963, n. 31 e articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, concernenti contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, 1° comma, che disciplina la cessione in proprieta', degli alloggi di tipo economico e popolare.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a, provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5085 n. 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965, in dipendenza delle eventuali modifiche ai riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del 3° comma del medesimo articolo 11.

Art. 61.


E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1965, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (Appendice n. 1).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con, propri decreti; fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1965, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli numeri 243 e 244 del detto stato di previsione.
Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della aviazione
civile e disposizioni relative)

Art. 62.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 63.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1965, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unita' di personale dal Ministero della difesa a quello del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Art. 64.


L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1965 ai termini della, legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).

Art. 65.


La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, numero 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 90 miliardi 927.432.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 della Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1967.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 66.


L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 35.500.000.000.

Art. 67.


I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 68.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1965 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Art. 69.


L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1965, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

Art. 70.


La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziali 22 novembre 1945, numero 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 91 miliardi 264.455.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1965 della Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1967.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 71.


I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1965, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 72.


La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1962-1963 e degli assegni di conto corrente postale vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1965.

Art. 73.


L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1965, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

Art. 74.


I capitoli dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1965, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative)

Art. 75.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 76.


Sono autorizzate per l'anno finanziario 1965, le seguenti spese:
lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 715.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio, nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella Spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni per la delimitazione dei nuovi confini e per i cippi di frontiera;
lire 65.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato;
lire 93.499.430.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti: oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, numero 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonche' per lo acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di Energia Nucleare; per la difesa aerea e per nuove armi e le relative infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, nonche' per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale: per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unita' sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario e del casermaggio, scorte viveri, lubrificanti e combustibili - acquisizione di armi e munizioni, di nuove armi, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio - infrastrutture demaniali); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzioni e trasformazioni di unita' navali, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, nuove armi, servizio automobilistico, combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico, telecomunicazioni e assistenza al volo, viveri, vestiario e casermaggio, materiali e dotazioni sanitarie, servizi meccanografici, infrastrutture, demaniali radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri; artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Art. 77.


Alle spese di cui ai capitoli numeri 3501; 3502; 3503 3504; 3505; 3506; 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 78.


Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dello articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate per l'anno finanziario 1965 come segue:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.000.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . " 2.500.000.000

Art. 79.


Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e fissato per l'anno finanziario 1965 come appresso:
a) Militari specializzati:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.963 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . " 29.100
b) Militari aiuto-specialisti:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 36.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9.140 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.700

Art. 80.


Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito per l'anno finanziario 1965 in 2000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2900 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 81.


Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per lo anno finanziario 1965, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7314 unita'.

Art. 82.


A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1965, come appresso:
sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 10.000 graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . " 4.550

Art. 83.


Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito per l'anno finanziario 1965 in 250 unita'.

Art. 84.


La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma per l'anno finanziario 1965 e' fissata, a norma dell'articolo 9 - ultimo comma - della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . " 4.000

Art. 85.


Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dello articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito per l'anno finanziario 1965 come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . n. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80

Art. 86.


Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito per l'anno finanziario 1965 in 50 unita'.

Art. 87.


La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata per l'anno finanziario 1965 come appresso:
sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.000 sergenti raffermati di leva . . . . . . . . . . . " 150 sottocapi e comuni volontari. . . . . . . . . . . " 7.526 sottocapi raffermati di leva. . . . . . . . . . . " 1.000

Art. 88.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 89.


Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965, della somma di complessive lire 93.499.430.000 autorizzata con l'art. 76 della presente legge.

Art. 90.


I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1965, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 91.


La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965 (Elenco n. 3).
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
disposizioni relative)

Art. 92.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

Art. 93.


Ai sensi dell'articolo 42 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante norme per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, le quote afferenti all'anno finanziario 1965 delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 18 - quinto comma - della stessa legge sono ridotte, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di L. 425.000.000 ed in corrispondenza sono aumentate, rispettivamente, di lire 925.000.000 e di lire 500.000.000 quelle di cui agli articoli 18 - quarto comma - e 20 - primo comma - della legge medesima.

Art. 94.


Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1965, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 95.


E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per la foreste demaniali, per l'anno finanziario 1965, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, a termine dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1).
(Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e
disposizioni relative)

Art. 96.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

Art. 97.


Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro per l'industria, e il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1934, n. 358.

Art. 98.


Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 540.000.000 di cui:
lire 350.000.000 per la concessione di contributi previsti dall'articolo 12 - primo comma, lettera a) - della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357;
lire 100.000.000 per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-bis, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza;
lire 75.000.000 e lire 15.000.000 per la corresponsione dei contributi di cui, rispettivamente, alla lettera a) ed alla lettera b) dell'articolo 19-quater, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e disposizioni relative)

Art. 99.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 100.


Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione del "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 100.000.000.

Art. 101.


Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 8 miliardi.

Art. 102.


Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari per la corresponsione degli assegni stessi, ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

Art. 103.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1965, dei Ministeri del lavoro e, della previdenza sociale e del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dello Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1965, a trasferire, sui proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza socialle - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dello Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 104.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anna, finanziario 1965, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento; nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Art. 105.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in quello del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1965, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonche' ad iscrivere nel citato stato di previsione della spesa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilita' del "Fondo speciale" costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115.

Art. 106.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1965 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e
disposizioni relative)

Art. 107.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 108.


E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 400.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318 e 21 giugno 1964, n. 462.

Art. 109.


La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata per l'anno finanziario 1965 in lire 30 milioni.

Art. 110.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei bilancio, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

Art. 111.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
(Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni
relative)

Art. 112.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Art. 113.


Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 18.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Art. 114.


L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, e' stabilito per l'anno finanziario 1965, in lire 4.390.000.000.

Art. 115.


E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

Art. 116.


E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 1965, con le tabelle allegate.

Art. 117.


E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1965 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
Detti buoni poliennali - il cui ammontare non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima - possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro novennali di scadenza 1 aprile 1965 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 118.


Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento agli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66, restano stabilite per l'anno finanziario 1965, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 119.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1965, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 120.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1965 le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1911, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

Art. 121.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, di unita' di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Art. 122.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 123.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 124.


I residui risultanti al 1 gennaio 1965 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1965 soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 125.


I residui passivi alla data del 31 dicembre 1964, agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilita', sono regolati come appresso:
quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1962-63, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1965;
quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1961-62, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contriatto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1965
SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

Allegato

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1965


Parte di provvedimento in formato grafico




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