Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
Art. 1.
((Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alle localita' Borgo Piave, Lambioi e Lauta - della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia di Udine e' autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui: 1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136; 2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici; 3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonche' per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona; 4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata. La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64)).