Integrazione agli stanziamenti previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318, concernenti provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))