Codice di procedura civile. (040U1443)
Art. 675
Art. 675.
(Termine d'efficacia del provvedimento).
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
(Termine d'efficacia del provvedimento).
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.