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Codice di procedura civile. (040U1443)

CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.34

Art. 473-bis.34

(Udienza di discussione).

La trattazione dell'appello e' collegiale.

All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all'esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, puo' assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.

La sentenza e' depositata nei sessanta giorni successivi all'udienza.

Il giudice dell'appello puo' adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. ((Il reclamo previsto dall'articolo 473-bis.24 si propone alla stessa corte di appello, che decide in diversa composizione. Ove non sia possibile comporre altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la corte trasmette senza indugio gli atti alla corte di appello piu' vicina, individuata tenuto conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi dei distretti.)) Se ammette nuove prove, da' con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale puo' delegare il relatore. ((178))

(171) (173)
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AGGIORNAMENTO (171)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (178)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".