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Codice di procedura civile. (040U1443)

Art. 816 quinquies

Art. 816-quinquies.
(( (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso).))
((L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario. Si applica l'articolo 111.))