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Codice di procedura civile. (040U1443)

Art. 298

Art. 298.
(Effetti della sospensione).

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.