N NORME. red.it

Codice di procedura civile. (040U1443)

Art. 824 bis

Art. 824-bis.
(( (Efficacia del lodo).))
((Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria.))