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Codice di procedura civile. (040U1443)

CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.48

Art. 473-bis.48

(Produzioni documentali).

((Salvo quanto previsto dall'articolo 473-bis.51, nei)) procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta e' sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma. ((178))

(171) (173)
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AGGIORNAMENTO (171)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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AGGIORNAMENTO (178)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".