Istituzione presso l'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico di una scuola di telegrafia e telefonia. (023U2483)
Art. 15.
Sino a quando non sara' provveduto alla nomina dei professori ordinari di cui al precedente art. 5, gli insegnamenti dei corsi fondamentali saranno affidati per incarico a persone idonee aventi titolo all'insegnamento universitario che saranno nominate con decreto Ministeriale dai Ministri per le poste e i telegrafi e per la pubblica istruzione su proposta della scuola d'applicazione degli ingegneri e del direttore della scuola superiore di telegrafia e di telefonia e retribuite a norma dell'art. 28-quater della legge 25 luglio 1922 n. 1147.
Inoltre, fino a tanto che non sara' provveduto alla nomina del titolare della cattedra di radiotelegrafia e radiotelefonia, per l'insegnamento di tale materia e relative esercitazioni pratiche, il Ministro per le poste e i telegrafi, previa intesa col Ministro per la guerra, potra' provvedere a mezzo del personale insegnante e col sussidio del materiale di pertinenza dell'Istituto radiotelegrafico del Genio militare.