Modificazione ai riparto dei posti di professore di ruolo della Facolta' di ingegneria delle Universita' di Roma e di Pisa.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunita' di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, alla Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma ed alla Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 31 ottobre 1959;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno accademico 1959-60, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma e della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa e' stabilito come appresso:
Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma: posti di ruolo n. 21;
Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa: posti di ruolo n. 13, oltre 1 posto istituito a seguito della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 551.
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunita' di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, alla Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma ed alla Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 31 ottobre 1959;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno accademico 1959-60, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma e della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa e' stabilito come appresso:
Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma: posti di ruolo n. 21;
Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa: posti di ruolo n. 13, oltre 1 posto istituito a seguito della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 551.