Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste. (039U0739)
Art. 1.
Sono convertiti in legge, con approvazione complessiva, senza modificazioni, i Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII, indicati nelle sedici tabelle (lettere A ε Q) annesse alla presente legge, previo stralcio dalla tabella E del R. decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146; nonche' dalla tabella F del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella I del R. decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella O dei Regi decreti-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5.
Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data predetta, indicati nella tabella R annessa alla presente legge, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.