N NORME. red.it

Istituzione di una universita' statale in Calabria.

Art. 18.



Il Ministro per la pubblica istruzione estendera', entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle altre universita' e istituti di istruzione universitaria che ne facciano domanda, l'applicazione delle norme di cui ai commi sesto e seguenti dell'articolo 2 della presente legge, con riferimento anche ad altre facolta' che vi siano interessate.