N NORME. red.it

Che approva lo statuto del Collegio «Bandinelli» di Roma. (0800124R)

Art. 8


Art. 8.

L'assegno annuo vien fissato come appresso:

per la 1ª ginnasiale o tecnica L. 450;

por la 2ª ginnasiale o tecnica L. 450;

per la 3ª ginnasiale o tecnica L. 500;

per la 4ª ginnasiale L. 500;

per la 5ª ginnasiale L. 550;

per la 1ª liceale o d'istituto tecnico L. 600;

per la 2ª liceale o d'istituto tecnico L. 600;

per la 3ª liceale o d'istituto tecnico L. 700;

per la 4ª d'istituto tecnico L. 700.

Gli assegni per i corsi normale e commerciale verranno determinati dal Consiglio d'amministrazione in analogia a quelli sopra stabiliti.

Alle norme pel pagamento annuale dell'assegno provvedera' il regolamento ed alla durata e decadenza del diritto all'assegno medesimo sono applicabili le disposizioni dell'art. 5.