Che approva lo statuto del Collegio «Bandinelli» di Roma. (0800124R)
Art. 8
Art. 8.
L'assegno annuo vien fissato come appresso:
per la 1ª ginnasiale o tecnica L. 450;
por la 2ª ginnasiale o tecnica L. 450;
per la 3ª ginnasiale o tecnica L. 500;
per la 4ª ginnasiale L. 500;
per la 5ª ginnasiale L. 550;
per la 1ª liceale o d'istituto tecnico L. 600;
per la 2ª liceale o d'istituto tecnico L. 600;
per la 3ª liceale o d'istituto tecnico L. 700;
per la 4ª d'istituto tecnico L. 700.
Gli assegni per i corsi normale e commerciale verranno determinati dal Consiglio d'amministrazione in analogia a quelli sopra stabiliti.
Alle norme pel pagamento annuale dell'assegno provvedera' il regolamento ed alla durata e decadenza del diritto all'assegno medesimo sono applicabili le disposizioni dell'art. 5.